Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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Il contenuto dell’obbligo di verità si sottrae a una semplice definizione, tanto più che bisogna distinguere a seconda dei casi.

− L’obbligo di verità include la corretta resa della volontà delle parti (CARLEN, pag. 141; DTF 78 IV 112). Nel caso della certificazione di una dichiarazione di volontà, l’obbligo di verità del pubblico ufficiale rogatore non può consistere nell’esatta verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione (RUF,

n. marg. 842). Il pubblico ufficiale rogatore si fida in principio dei dati indicati dalle parti o li deduce logicamente da fatti appresi sensorialmente; certifica non solo le dichiarazioni, ma anche la volontà delle parti (DTF 90 II 282 consid. 6; DTF in ZBGR/RNRF 33/1952, pag. 79 consid. 2). Se le dichiarazioni delle parti superano un esame notarile accurato, il pubblico ufficiale rogatore non è tenuto a indagare ulteriormente né la volontà né le conoscenze delle parti (BRÜCKNER, n. marg. 1716). Se però il pubblico ufficiale rogatore sa o accerta – usando la diligenza richiesta dalle circostanze – che il contenuto della dichiarazione è falso, ad esempio se il prezzo d’acquisto indicato per un terreno è troppo basso, deve rifiutarsi di certificarlo (CARLEN, pag. 121; RUF,

n. marg. 842 seg.). Non è compatibile con l’essenza dell’atto pubblico che il pubblico ufficiale rogatore certifichi una constatazione che sa essere erronea (DTF 90 II 282 consid. 6).

Nel caso delle attestazioni notarili, ossia di procedure e fatti, l’obbligo di verità si riferisce in linea di massima solo al fatto che il pubblico ufficiale rogatore abbia materialmente reso la dichiarazione così come da lui percepita sensorialmente (MARTI, pag. 123 seg.; RUF, n. marg. 853, 1507 seg.). Ciò significa che – ad esempio nel caso della certificazione di una decisione assembleare – il pubblico ufficiale rogatore deve inserire nel verbale anche le richieste o le dichiarazioni dei partecipanti che sa non essere vere. In considerazione dell’obbligo di verità non può tuttavia verbalizzare, ad esempio, il risultato di una votazione che sia per lui riconoscibilmente errato, anche se è il presidente

– delle cui dichiarazioni l’ufficiale rogatore può normalmente fidarsi – a comunicarlo. Se il pubblico ufficiale rogatore conosce personalmente il risultato corretto, deve verbalizzarlo e comunicarlo al presidente (RUF, n. marg. 853).

− Vi sono fatti, come la nascita, la morte e il matrimonio di una persona, a cui il pubblico ufficiale rogatore non assiste di persona, ma che apprende indirettamente, basandosi su altri atti pubblici. L’obbligo di verità è adempiuto dal pubblico ufficiale rogatore prendendo visione dei rispettivi atti pubblici (CARLEN, pag. 121; MARTI, pag. 123; RUF, n. marg. 269, 527, 857).

− Il pubblico ufficiale rogatore può certificare conseguenze o rapporti giuridici che – ad esempio nel caso di un certificato di successione – emergono in base a conclusioni logiche da fatti constatati di persona (CARLEN, pag. 121; RUF,

n. marg. 480, 858).

Se il pubblico ufficiale rogatore non ha personalmente costatato come sopraindicato le dichiarazioni di volontà, le procedure o i fatti attestati o se nell’atto pubblico ha proceduto a una constatazione che sa essere errata, in virtù del diritto federale l’atto pubblico risulta nullo (art. 55l n. 1 AP tit. fin. CC). I Cantoni possono sanzionare la violazione dell’obbligo di verità anche con misure disciplinari (DTF in ZBGR/RNRF 89/2008, pagg. 381, 383 seg. consid. 3.1).

Nell’ambito degli obblighi di verifica del pubblico ufficiale rogatore nell’ambito del diritto di polizia (cfr. RUF, n. marg. 489 segg., 1023 segg.) la violazione dell’obbligo di verità non determina di per sé la nullità dell’atto pubblico: