Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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documenti salvati conservandoli al sicuro da modifiche e in modo leggibile e proteggendoli da accessi non autorizzati. I documenti sono considerati per legge come originali elettronici determinanti. Se un documento in circolazione è modificato, le differenze possono essere stabilite mediante un confronto. Ciò assicura una protezione duratura dell’atto originale da modifiche.

La banca dati degli atti in forma elettronica è infine dotata di un registro elettronico degli atti in cui il pubblico ufficiale rogatore iscrive tutti gli atti pubblici come in un libro giornale. Per questo standard già conosciuto a livello cartaceo occorre creare una base giuridica esplicita per gli atti pubblici in forma elettronica.

1.3.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Sia in ambito privato e commerciale che nel settore dell’e-government aumenta continuamente l’importanza della documentazione in forma esclusivamente elettronica. Caratteristica di questo tipo di documentazione è che tutti gli atti sono disponibili in forma elettronica e hanno la stessa efficacia giuridica di quelli in forma cartacea. Se questo tipo di gestione delle pratiche in futuro s’imporrà senza restrizioni, gli atti pubblici non dovranno esserne esclusi, in particolare in vista della loro forza probatoria sancita dagli articoli 9 CC e 179 CPC.

A tal fine vanno però create le condizioni quadro legali, senza di cui gli atti originali, che s’intendono usare nella comunicazione elettronica per la gestione informatizzata delle pratiche, devono essere dapprima trasformati mediante il cambiamento del supporto. Un tale cambio del mezzo contenente l’informazione rende le pratiche complicate e lente. Pertanto, sia a livello cantonale che federale, si persegue una strategia di gestione delle pratiche senza cambiamento di supporto. L’introduzione dell’atto originale in forma elettronica costituisce un passo importante per quanto riguarda la forma più rigorosa prevista dalla legge, con la maggiore forza probatoria.

La questione del titolare dell’atto originale, disciplinata diversamente a livello cantonale, non è intaccata dall’introduzione della banca dati degli atti in forma elettronica. La custodia centralizzata dell’atto originale in forma elettronica, su un supporto messo a disposizione dalla Confederazione, aumenterà la certezza del diritto giacché rende l’atto originale permanentemente disponibile a chi di diritto ed elimina il pericolo che sia distrutto o perso.

L’introduzione dell’atto originale in forma elettronica presenta un altro vantaggio riguardante la fine dell’attività di un pubblico ufficiale rogatore. Risulterà più semplice trasferire la custodia degli atti originali a un servizio indicato dal Cantone o al pubblico ufficiale rogatore subentrante: con l’eccezione degli atti originali cartacei non è, infatti, più necessario alcun tipo di trasferimento fisico. Gli originali in forma elettronica (documenti di riferimento) sono già custoditi centralmente e in modo sicuro. Anche il pubblico ufficiale rogatore subentrante necessita semplicemente di un accesso alle pratiche a lui trasferite. Tale accesso gli è assegnato dall’autorità federale competente per la banca dati degli atti in forma elettronica. Anche gli uffici del registro fondiario non devono più prendere in consegna e custodire gli originali degli atti in forma elettronica richiesti per le pratiche concernenti il registro fondiario.

Non dovendo più tenere degli archivi cartacei, con l’introduzione dell’atto originale elettronico e della banca dati degli atti in forma elettronica si risolve sul lungo termine anche il problema della crescente mancanza di spazio.

Con la registrazione elettronica di tutti gli atti creati in forma elettronica decade l’obbligo di tenere un registro cartaceo degli atti. Non sono neanche più necessarie le