Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

− La verifica dell’identità delle parti è un obbligo previsto dal diritto federale; se il pubblico ufficiale rogatore la tralascia viola un obbligo professionale, ciononostante l’atto pubblico è valido (RUF, n. marg. 1390). L’atto pubblico risulta nullo (art. 55l n. 2 AP tit. fin. CC) soltanto se, nell’attestazione di negozi giuridici, non sono indicate chiaramente le parti che si abilitano e si impegnano mediante la dichiarazione (cfr. DTF 112 II 332 consid.1a; DTF in ZBGR/RNRF 54/1973, pagg. 367, 369 consid. 1b).

− In caso di rapporti di rappresentanza il pubblico ufficiale rogatore deve verificare il potere di rappresentanza; ciò presuppone la verifica dell’identità del rappresentato e la prova di un valido rapporto di rappresentanza (RUF,

n. marg. 1405; cfr. anche MARTI, pag. 92 seg.). Nel caso in cui un terzo agisca per una delle parti, l’indicazione del rapporto di rappresentanza è un requisito minimo prescritto dal diritto federale (cfr. DTF 112 II 332 consid. 1a; DTF in ZBGR/RNRF 54/1973, pagg. 367, 369 consid. 1b). Se i dati non consentono l’identificazione univoca del rappresentante richiesta dal diritto federale (cfr. MARTI, pag. 138), l’atto pubblico è nullo (art. 55l n. 2 AP tit. fin. CC). Non sarebbe ad esempio chiaro perché sia ammissibile che il pubblico ufficiale rogatore indichi nel contratto un rappresentante che non è presente e taccia invece quello effettivamente presente (DTF 112 II 332 consid. 1a).

− Il pubblico ufficiale rogatore deve verificare la capacità di agire delle parti (MARTI, pag. 92; in rif. ad attestazioni notarili MOOSER, n. marg. 700 e rinvii), nel far ciò parte dal presupposto che la persona sia capace di discernimento, non può però ignorare indizi della sua mancanza (BRÜCKNER, n. marg. 986, 998 seg.). Se il pubblico ufficiale rogatore ha motivi fondati di dubitare della capacità di agire o di discernimento di una parte deve procedere a una verifica: da un lato, deve richiedere la presentazione di una certificazione della capacità di agire (BRÜCKNER, n. marg. 993, 999) – ossia un’attestazione da parte dell’autorità competente di protezione dei minori e degli adulti che per la persona in questione non siano state adottate misure –, dall’altro, deve interpellare un medico in caso di dubbi lievi e ordinare una perizia psichiatrica vera e propria se i dubbi sono considerevoli (DTF 124 III 344 seg. consid. 2c/bb; BRÜCKNER, n. marg. 999). Il diritto materiale disciplina le conseguenze della mancata capacità di agire; se il negozio risulta nullo, il pubblico ufficiale rogatore può essere ritenuto responsabile pecuniariamente e disciplinarmente se ha omesso di verificare la capacità di agire delle parti (MOOSER, n. marg. 189). Il giudice non è vincolato da un’attestazione notarile della capacità di agire (DTF 124 III 9 consid. 1c; BRÜCKNER, n. marg. 997).

La celebrazione chiara dell’atto pubblico (cpv. 2) è il corrispettivo della redazione veritiera (RUF, n. marg. 868). L’atto pubblico deve creare tra le parti rapporti veritieri e giuridicamente limpidi; il testo deve essere chiaro e univoco (DTF in ZBGR/RNRF 81/2000, pag. 62; RUF, n. marg. 868 seg.). Il pubblico ufficiale rogatore non deve attestare dichiarazioni che siano oscure e ambigue, anche se le parti glielo richiedono (RUF, n. marg. 870). Se il pubblico ufficiale rogatore ritiene poco chiara una formulazione voluta dalle parti e non si raggiunge un accordo al riguardo, deve rifiutarsi di celebrare l’atto (BRÜCKNER, n. marg. 1837). La chiarezza presuppone un uso corretto e preciso della lingua, anche dal punto di vista legale (MARTI, pag. 61); un verbo generico come «dare» non esprime chiaramente l’intenzione effettiva: non definisce ad esempio se la liberalità è intesa a titolo di anticipo d’eredità, donazione o prestito (RUF, n. marg. 873). Il pubblico ufficiale rogatore deve garantire anche l’assenza di contraddizioni materiali dell’atto pubblico (RUF, n. marg. 871).