Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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zione degli atti pubblici» ed era di loro esclusiva competenza la definizione dell’ordinamento procedurale:«Il diritto federale disciplina soltanto quali contratti necessitano della forma dell’atto pubblico; secondo l’articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC spetta invece ai Cantoni stabilire le norme relative alla celebrazione per il loro territorio. Se l’atto pubblico sia stato celebrato in modo valido è giudicato di conseguenza esclusivamente rispetto al diritto cantonale, la cui applicazione non può essere oggetto di verifica da parte del Tribunale federale» (DTF 59 II 9 consid. 2, traduzione).
− Sotto l’influsso della giurisprudenza della Corte di cassazione penale concernente i reati documentali (cfr. DTF in ZBGR/RNRF 33/1952, pag. 75 segg.), nel 1964 il Tribunale federale ha riconosciuto chiaramente per la prima volta i requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici: ha infatti sostenuto che avrebbe respinto un’azione «se il diritto cantonale, contrariamente a quanto accade, regolasse in modo esaustivo gli obblighi dei pubblici ufficiali rogatori cantonali. Ciò tuttavia non è vero, poiché il diritto federale impone determinati obblighi ai pubblici ufficiali rogatori che celebrano un negozio di diritto civile federale richiedente la forma dell’atto pubblico. Tali obblighi derivano in determinati casi da disposizioni esplicite del diritto federale (cfr. art. 499 segg. CC sul testamento pubblico, valido anche per il contratto successorio e di vitalizio) e per il resto dal concetto di atto pubblico, che, nella misura in cui tale forma è richiesta dal diritto federale, pertiene a quest’ultimo, nonostante la mancanza di una definizione nella legislazione federale. È in base a quest’ultima che va valutato cosa si intenda con celebrazione dell’atto pubblico e quali siano i requisiti minimi da soddisfare» (DTF 90 II 280 seg. consid. 5, traduzione).
Secondo l’opinione corrente, il diritto federale pone quindi delle limitazioni alle prescrizioni procedurali e formali del diritto cantonale: se da un lato la normativa cantonale deve soddisfare i requisiti minimi risultanti da definizione e scopo dell’atto pubblico, non può d’altra parte arrivare al punto da compromettere o impedire l’efficacia del diritto civile federale (DTF 99 II 162 consid. 2a).
1.2.2 La normativa proposta
L’avamprogetto propone di codificare i requisiti minimi federali per gli atti pubblici riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ovvero
− la formazione sufficiente per i pubblici ufficiali rogatori (art. 55b AP tit. fin. CC),
− l’obbligo di celebrare l’atto pubblico (art. 55d AP tit. fin. CC),
− l’obbligo di fornire informazioni giuridiche (art. 55e AP tit. fin. CC),
− l’imparzialità (art. 55f AP tit. fin. CC),
− l’obbligo di verità (art. 55g AP tit. fin. CC),
− l’obbligo del segreto (art. 55h AP tit. fin. CC),
− la procedura di documentazione (art. 55i AP tit. fin. CC) e l’unitarietà dell’atto (art. 55j AP tit. fin. CC).
La certezza del diritto richiede una regolamentazione dei casi in cui l’atto pubblico non è realizzato a causa dell’inosservanza dei requisiti minimi prescritti dal diritto federale (art. 55l AP tit. fin. CC).
La giurisprudenza del Tribunale federale non deve essere ripresa senza esaminarla.