Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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lettronica diminuisce nel tempo. Tra decenni potrebbero essere in circolazione molti atti originali elettronici con un certificato non più sicuro perché ad esempio scaduto; di conseguenza non sarebbe più possibile stabilire in modo affidabile se l’atto originale in forma elettronica è stato modificato, perché non esisterebbero più esemplari di riferimento. In tal caso non sarebbe più data la piena forza probatoria degli atti pubblici in forma elettronica. La limitazione temporale della protezione dalle modifiche non rappresenta un grosso problema nel caso delle copie elettroniche poiché, pur se il loro contenuto corrisponde all’originale, non si tratta di esemplari originali. Ciò è ben diverso per gli atti originali in forma elettronica: se un atto originale in forma elettronica non può più essere qualificato come sicuro, non ne è più garantita la correttezza. In tal caso, l’atto può a seconda delle circostanze essere modificato senza che vi sia traccia della manipolazione, perdendo così l’effetto giuridico della maggiore forza probatoria specifico di questo strumento (art. 9 CC e art. 179 CPC).
È quindi necessario creare un documento di riferimento la cui sicurezza venga perpetuata, analogamente a quanto accade per i documenti cartacei di cui viene conservato un duplicato o una copia per contrastare la circolazione di atti contraffatti (SCHLAURI, n. marg. 829; BRÜCKNER, n. marg. 1458 segg.). La custodia di questo documento di riferimento richiede conoscenze tecniche specifiche del settore informatico e non può quindi essere affidata al pubblico ufficiale rogatore. Quest’ultimo dovrebbe poter disporre della necessaria infrastruttura per conservare a tempo indeterminato e in sicurezza un documento elettronico di riferimento e assicurare la protezione continua della firma elettronica indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata. L’infrastruttura dovrebbe inoltre essere sempre aggiornata. Non è possibile richiedere a un pubblico ufficiale rogatore le conoscenze specifiche in materia di tecnologie della sicurezza necessarie a tal fine. Se dovesse concentrarsi su questo compito, non potrebbe infatti più svolgere il suo incarico principale. Pertanto, una volta realizzato l’atto originale in forma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore dovrà limitarsi a caricare e a registrare il documento nella banca dati degli atti in forma elettronica.
Le operazioni di caricamento e registrazione dell’atto pubblico in forma elettronica devono essere contemporanee. In analogia con le disposizioni cantonali che prescrivono al pubblico ufficiale rogatore la tenuta di una documentazione cronologica e ininterrotta mediante l’uso di registri (BRÜCKNER, n. marg. 1473 seg.), il sistema per la custodia degli atti pubblici in forma elettronica va organizzato così da permettere al pubblico ufficiale rogatore di salvare il documento elettronico e di eseguire immediatamente dopo la registrazione inserendo le relative informazioni.
Nel momento in cui viene caricato, l’atto originale in forma elettronica custodito nel sistema diventa legalmente l’esemplare di riferimento determinante, poiché la protezione della sua firma elettronica può essere tecnicamente garantita nel tempo. Lo stesso vale per le copie elettroniche di atti originali redatti su carta e per le certificazioni di copie e di firme (cfr. cpv. 3).
Le autorità adite o competenti – uffici del registro fondiario, uffici del registro di commercio, tribunali, autorità cantonali di vigilanza – devono poter consultare in ogni momento gli atti pubblici in forma elettronica che li riguardano. Anche il pubblico ufficiale rogatore deve aver accesso agli atti pubblici in forma elettronica da lui creati, ad esempio, per poterne creare copie cartacee.