Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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re non costituisce invece una celebrazione dell’atto pubblico (MARTI, pag. 111). Occorre consentire alle parti di leggere anche per conto proprio la bozza dell’atto durante la procedura principale; ciò non costituisce un’interruzione della stessa e quindi non viola il principio di unitarietà dell’atto di cui all’articolo 55j AP tit. fin. (DTF 56 II 161 consid. 1; RUF, n. marg. 1431). La dottrina non è unanime nello stabilire se vada letto l’intero contenuto dell’atto o meno (MOOSER, n. marg. 639 e rinvii). La formulazione proposta, secondo cui le parti all’atto prendono conoscenza del «contenuto» della bozza dell’atto pubblico (cpv. 1), non richiede al pubblico ufficiale rogatore la lettura ad alta voce dell’intero contenuto; è tuttavia essenziale la lettura di tutto ciò che è oggetto della dichiarazione di volontà (cfr. RUF, n. marg. 1434 segg.; MARTI, pag. 112). Per le persone con problemi d’udito si utilizza la lettura in proprio (MARTI, pag. 113).

− Nel caso della lettura in proprio, il pubblico ufficiale rogatore deve verificare che le parti leggano effettivamente il testo (BRÜCKNER, n. marg. 1912). La lettura in proprio in assenza del pubblico ufficiale rogatore non realizza un atto pubblico (MARTI, pag. 114).

Un atto pubblico si realizza soltanto se le parti hanno preso conoscenza conformemente alla legge del contenuto dell’atto pubblico (cfr. RUF, n. marg. 1296 n. 5). Il pubblico ufficiale rogatore deve assicurarsi che le parti siano davvero a conoscenza del contenuto e non che non rilascino semplicemente la rispettiva dichiarazione (HU-BER, pag. 243 seg.). Le parti non possono rinunciare alla lettura dell’atto nell’ambito della procedura principale, neppure se sostengono di conoscere già il testo (SCHMID, pag. 49).

Normalmente la lettura ad alta voce è fatta partendo da un esemplare cartaceo. Il principio per cui la bozza non può essere letta a schermo (cfr. BRÜCKNER, n. marg. 1904) può essere trascurato nel caso dell’atto originale in forma elettronica, ove la stampa su carta corrisponderebbe inoltre a un cambio di supporto (cfr. commenti all’art. 55n AP tit. fin. CC); di conseguenza, nel caso venga realizzato un atto originale in forma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore deve leggerlo direttamente al computer o proiettarlo con un apparecchio adatto su uno schermo per consentire alle parti la lettura in proprio. Come nel caso della bozza cartacea, il pubblico ufficiale rogatore può consegnare alle parti un esemplare elettronico in formato PDF/A per consentire loro di prenderne visione e di esaminare autonomamente il documento.

L’approvazione o il riconoscimento ad opera delle parti è un requisito minimo del diritto federale (MOOSER, n. marg. 653 e rinvii): dopo aver preso conoscenza del contenuto dell’atto pubblico, le parti dichiarano se corrisponde alle loro intenzioni (cpv. 2); le parti devono riconoscere la propria volontà nel testo dell’atto pubblico. Il pubblico ufficiale rogatore può celebrare l’atto pubblico solo se è avvenuta questa approvazione (HUBER, pag. 244). La legislazione federale non prescrive una forma per l’approvazione: può essere esplicita o tacita, cioè espressa mediante semplice firma dell’atto (RUF, n. marg. 164). È invece indispensabile che le parti esprimano la loro approvazione durante la celebrazione dell’atto pubblico e nei confronti del pubblico ufficiale rogatore (HUBER, pag. 245). L’approvazione è possibile solo in forma assoluta e incondizionata, ma ciò non esclude che il testo dell’atto comprenda riserve e condizioni; non è il negozio documentato, bensì la dichiarazione di approvazione in occasione della celebrazione dell’atto pubblico che non ammette condizioni e riserve (BRÜCKNER, n. marg. 1936 con nota 227). La partecipazione delle parti al contenuto dell’atto, ovvero il riconoscimento dello stesso in seguito a lettura ad alta voce da parte del pubblico ufficiale rogatore o lettura in proprio a cura delle parti, è il presup-