Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

blico a tutti gli effetti con piena efficacia probatoria.

Gli atti pubblici cartacei sono conservati conformemente al diritto cantonale. Analogamente si propone un obbligo di conservazione per gli atti pubblici in forma elettronica. A ciò è legato l’obbligo di tenuta di un registro notarile con carattere di diario o libro giornale per gli atti pubblici in forma elettronica, mirato a fornire informazioni su tutti i negozi stipulati elettronicamente.

A tale scopo sono necessarie adeguate basi legali. La definizione legale dell’atto pubblico proposta (art. 55 cpv. 1 AP tit. fin. CC) rinuncia a indicare esplicitamente un determinato supporto o strumento per la realizzazione dell’atto pubblico. La descrizione contiene tuttavia due indicazioni: da un lato la registrazione di dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico deve avvenire nella forma e secondo la procedura prescritte; dall’altro il risultato deve consistere in un documento. Questa idea di base resta immutata. Di conseguenza, l’introduzione dell’atto originale elettronico non modifica il concetto o la funzione dell’atto pubblica, ma ampia la gamma di atti originali consentiti per legge (cfr. art. 10 cpv. 1 OAPuE). Si propone come risultato della procedura di documentazione principale un atto originale esistente in forma esclusivamente elettronica e pertanto disponibile esclusivamente sotto forma di un file il cui formato è stabilito dal legislatore, ovvero senza una riproduzione cartacea fisica o percepibile al tatto.

A tal fine, l’elenco dell’articolo 55a tit. fin. CC, che già menziona copie e certificazioni elettroniche, sarà integrato con l’atto originale in forma elettronica.

Per la creazione dell’atto originale elettronico l’avamprogetto si rifà alla procedura per le copie elettroniche prevista dall’OAPuE. Dal momento che i dettagli per la creazione sottostanno a una rapida evoluzione tecnologica, le disposizioni legali devono essere formulate nel modo più neutrale possibile in merito alla tecnologia da applicare. Si rinuncia pertanto a una regolamentazione dettagliata a livello di legge. I dettagli sulla creazione dell’atto originale in forma elettronica devono essere regolati nell’OAPuE conformemente al modo di procedere tracciato da quest’ultima.

A livello legislativo sono tuttavia necessarie disposizioni di fondo che garantiscano l’affidabilità dell’atto originale elettronico come controparte dell’atto originale cartaceo e ciò tenendo conto delle peculiarità dei documenti elettronici, segnatamente la loro volubilità e immaterialità. Questo perché il fatto che l’atto originale non sia redatto su carta, ma esclusivamente come documento elettronico, non deve indebolirne la forza probatoria o la funzione di preservare i mezzi probatori.

Allo stesso modo va definita dal punto di vista della produzione delle prove l’equivalenza degli atti pubblici elettronici e cartacei e devono essere stabiliti dei requisiti ulteriori relativi al supporto del documento elettronico e al trattamento dello stesso.

Oltre alla firma elettronica richiesta dalla legge, già oggi necessaria per la realizzazione di copie elettroniche come protezione contro la manipolazione degli atti (art. 55a cpv. 3 tit. fin. CC), va prevista la custodia sicura presso un servizio della Confederazione.

A questo scopo, immediatamente dopo aver redatto l’atto pubblico in forma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore deve trasferirlo alla banca dati federale degli atti pubblici in forma elettronica. Da questo momento la Confederazione deve garantire, utilizzando tutte le possibilità tecniche disponibili, che la funzione probatoria dei dati salvati sia conservata nel tempo.

La banca dati degli atti in forma elettronica deve, a tempo indeterminato, custodire i