Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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− Le informazioni giuridiche di tipo materiale consistono nel chiarire il contenuto dell’atto e i suoi effetti giuridici, cioè nell’illustrare alle parti contraenti il contenuto, la forma giuridica e le conseguenze legali del negozio (cfr. CARLEN, pag. 124; RUF, n. marg. 899). Per i negozi concernenti i fondi, l’obbligo di fornire informazioni comprende in particolare indicazioni relative alla situazione giuridica derivante dal registro fondiario e dalla legge (DTF in ZBGR/RNRF 81/2000, pag. 62). Occorre informare sulle conseguenze civili di disposizioni contrattuali impossibili, illegali o immorali (CARLEN, pag. 124 seg.; RUF,

n. marg. 901). È invece controverso se e in che misura il pubblico ufficiale sia tenuto a informare le parti delle conseguenze fiscali del negozio che intendono stipulare (cfr. MOOSER, n. marg. 236 segg.; RUF, n. marg. 909); in ogni caso il diritto cantonale può imporgli un simile obbligo (DTF 4C.146/2002, consid. 2.2 e 2.3).

L’obbligo di fornire informazioni giuridiche non si estende di regola all’utilità del negozio: il pubblico ufficiale rogatore non è il consulente finanziario delle parti (RUF, n. marg. 906); non deve verificare se il prezzo indicato nell’atto corrisponda al vero valore dell’immobile, poiché non è suo compito impedire che un immobile sia venduto a un prezzo troppo alto o troppo basso. Spetta esclusivamente alle parti accordarsi sul prezzo d’acquisto (DTF 50 II 147 consid. 3). L’obbligo di informazione del pubblico ufficiale rogatore si estende solo in casi eccezionali all’aspetto puramente economico del negozio (DTF in ZBGR/RNRF 81/2000, pag. 62). Come previsto dall’articolo 21 CO, il contenuto del contratto non può tuttavia ledere una delle parti. È qui che interviene l’obbligo di fornire informazioni sulle conseguenze economiche del negozio (RUF, n. marg. 911 n. 2.5; per le informazioni giuridiche al di sotto della soglia della lesione BRÜCKNER, n. marg. 1761).

− In virtù del diritto federale, per le prestazioni di notariato devono essere resi noti i prezzi effettivamente da pagare in franchi svizzeri (art. 10 cpv. 1 lett. v dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi, OIP; RS 942.211).

Dal punto di vista notarile «fornire informazioni» è diverso dal «fornire consulenza» che consiste nel paragonare le diverse forme di procedere. Le parti informate a sufficienza sanno cosa fanno; le parti che hanno ricevuto una consulenza completa sanno cosa e perché lo fanno (BRÜCKNER, n. marg. 1728 seg., 1783 segg.). Fornire consulenza legale non rientra negli obblighi professionali di un pubblico ufficiale rogatore, che può però offrirla nell’ambito di un mandato di diritto privato (RUF,

n. marg. 902, 931, 937, 1082).

Il fatto che le informazioni fornite siano insufficienti o incorrette non impedisce la realizzazione dell’atto pubblico (MOOSER, n. marg. 681; DTF 63 II 363 consid. 2 sulla disposizione a causa di morte); il pubblico ufficiale rogatore può tuttavia essere chiamato a rispondere di tale mancanza a livello patrimoniale o disciplinare (BRÜ-CKNER, n. marg. 1561, 1774 con nota . 123; RUF, n. marg. 881, 943). La parte che ha ricevuto informazioni giuridiche lacunose o errate dal pubblico ufficiale può contestare il negozio giuridico dinanzi al giudice civile per vizi della volontà, segnatamente per un errore concernente un elemento necessario (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO; RUF,

n. marg. 882).