Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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di una fidejussione o la fondazione di una società per azioni (SCHMID, pag. 66). Piuttosto dibattuta è l’applicazione del principio della libera circolazione degli atti pubblici nel caso in cui la costituzione o la modifica di diritti reali immobiliari siano una conseguenza diretta o indiretta dell’atto pubblico e non il suo oggetto diretto (RUF,

n. marg. 576; SCHMID, pag. 66). Vi è invece unanimità sul fatto che l’atto pubblico per le convenzioni matrimoniali e le disposizioni in caso di morte debba poter essere celebrato ovunque, anche se ha effetto su fondi situati in più Cantoni (MARTI, pag. 52).

Oggetto di discussione è anche l’applicazione del principio ai negozi giuridici inerenti diritti immobiliari, ossia alle obbligazioni contrattuali con cui una parte si impegna a concedere o modificare dei diritti reali immobiliari, ad esempio per l’acquisto o la costituzione in pegno di un fondo (SCHMID, pag. 68; cfr. anche MARTI, pag. 51 seg.; RUF, n. marg. 560 segg.):

− Il Tribunale federale è dell’opinione che in questo caso la libera circolazione degli atti pubblici sia limitata secondo il principio della lex rei sitae, poiché per la celebrazione di negozi giuridici su diritti immobiliari reali e personali annotabili i Cantoni sono abilitati a prevedere la competenza esclusiva del pubblico ufficiale rogatore nel luogo in cui è situato l’oggetto (cfr. DTF 113 II 504 consid. 3). In particolare il Tribunale federale osserva che, per quanto riguarda il contenuto dell’articolo 55 tit. fin. CC, si è già espresso in DTF 47 II 383 segg. giudicando evidente che la celebrazione di un atto pubblico rientra nella giurisdizione non contenziosa e riguarda pertanto l’applicazione del diritto pubblico che è normalmente di competenza cantonale e in cui il diritto privato federale può ingerire solo se assolutamente necessario. L’argomento principale a sfavore del principio lex rei sitae è, secondo il Tribunale federale, la libera scelta del luogo di stipulazione ancorata nel diritto contrattuale. Tuttavia, nella stipulazione di contratti concernenti diritti reali su immobili, all’agevolazione delle transazioni commerciali in base alla lex loci contractus si contrappone l’esigenza di sicurezza nelle transazioni e di tutelare le parti dal prendere decisioni avventate e dall’accettare accordi imprecisi, ambigui e contrari alle norme locali. Quest’esigenza deve essere preponderante. Nelle transazioni immobiliari, il contenuto degli accordi è strettamente correlato alle caratteristiche del fondo, all’uso dell’oggetto, alle peculiarità della transazione e all’organizzazione del registro fondiario. Nella procedura di documentazione assume particolare importanza l’attività di chiarimento e consulenza fornita alle parti, che indubbiamente può essere svolta meglio nel luogo in cui si trova la cosa che nel resto della Svizzera (DTF 113 II 504 consid. 3a).

− La dottrina attuale si oppone invece al ,mancato riconoscimento, avallato dal Tribunale federale, di atti pubblici allestiti fuori Cantone relativamente a fondi intracantonali (cfr. BRÜCKNER, n. marg. 725 nota 47 e rinvii).

Secondo la soluzione proposta nell’avamprogetto, la prassi del Tribunale federale sopra menzionata va sostituita da una disposizione di legge che prevede anche per la contrattistica immobiliare la libera circolazione degli atti pubblici. In particolare, vanno considerati i seguenti motivi:

− In base al principio della libera scelta del luogo di stipulazione e in virtù del diritto federale, la stipulazione di un contratto è possibile in qualsiasi località svizzera. Dal momento che l’atto pubblico non è altro che un tipo di contratto, ciò deve valere anche per i negozi giuridici che richiedono la forma dell’atto pubblico. I Cantoni non sono autorizzati a limitare dal punto di vista territoriale il fondamento del vincolo obbligatorio tra i contraenti (SCHMID, pag. 71 seg.).