Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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Una violazione dell’obbligo di chiarezza dell’atto pubblico non lo rende nullo (MOO-SER, n. marg. 681). Un pubblico ufficiale rogatore che redige un atto linguisticamente ambiguo o contraddittorio è al più soggetto a sanzioni disciplinari o pecuniarie (cfr. CARLEN, pag. 122, 141). Una stesura del contratto oscura e fuorviante può però anche avere lo scopo di occultare la verità (cfr. DTF in BN 2007, pag. 106 segg. sul prezzo d’acquisto falso).
Il concetto di chiarezza include infine anche la completezza del contenuto dell’atto, in altre parole, l’attestazione dei punti del contratto soggettivamente e oggettivamente importanti (RUF, n. marg. 168 segg., 874). Se non sono rispettate le prescrizioni di forma, il negozio giuridico risulta nullo conformemente all’articolo 11 capoverso 2 CO.
Art. 55h Obbligo del segreto
Chi vuole far redigere un atto pubblico deve avvalersi dei servizi del pubblico ufficiale rogatore ed eventualmente consentirgli di prendere conoscenza di circostanze personali. Ciò è esigibile solo se il pubblico ufficiale rogatore è obbligato a non rivelare a terzi i fatti di cui è venuto a conoscenza (RUF, n. marg. 945). Gli atti pubblici possono essere celebrati in modo corretto e senza ostacoli solo se, in virtù dell’obbligo del segreto, le parti hanno completa fiducia nel pubblico ufficiale (cfr. DTF 112 Ib 606).
Il pubblico ufficiale rogatore, in quanto funzionario statale, è soggetto al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 capoverso 1 CP; l’ufficiale rogatore libero professionista è soggetto al segreto professionale secondo l’articolo 321 capoverso 1 CP («[...] i notai [...] come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti [...]»). Tutte le leggi notarili cantonali attribuiscono particolare importanza al segreto professionale (CARLEN, pag. 126), di conseguenza va fissato anche come requisito minimo del diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici.
Oggetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale sono, secondo il capoverso 1, fatti che il pubblico ufficiale rogatore ha appreso nell’esercizio delle sue funzioni dalle parti o per esse, da terzi o mediante indagini proprie (cfr. RUF, n. marg. 949). Lo stesso obbligo di mantenere il segreto professionale vale per i collaboratori del pubblico ufficiale rogatore e per gli ausiliari, ossia periti, traduttori, stimatori e testimoni (cpv. 3). Il pubblico ufficiale rogatore è vincolato all’obbligo di mantenere il segreto professionale anche al termine della sua attività professionale (CARLEN, pag. 127).
Ovviamente, non rientrano nel segreto d’ufficio fatti comunemente noti o accessibili a tutti perché iscritti in un registro pubblico (cfr. RUF, n. marg. 958).
L’obbligo del silenzio non vale in assoluto (cpv. 2 n. 1–3): esso decade se le parti esonerano il pubblico ufficiale rogatore (MOOSER, n. marg. 252) o se il diritto cantonale prevede un’esenzione specifica da parte dell’autorità di vigilanza (MOOSER,
n. marg. 252; di diverso parere BRÜCKNER, n. marg. 1160, 1172; cfr. anche CARLEN, pag. 128); decade inoltre se l’adempimento di un obbligo professionale – e dunque la collisione di doveri professionali – richiede la comunicazione dei fatti a terzi (cfr. MO-OSER, n. marg. 253 segg.). L’obbligo di mantenere il segreto professionale non è violato se il pubblico ufficiale rogatore è tenuto dalla legge a comunicare i fatti alle autorità (cfr. MOOSER, n. marg. 256 segg.).
La violazione del segreto professionale può avere conseguenze disciplinari, patrimoniali e penali (CARLEN, pag. 127).