Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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capoverso 1 tit. fin. CC. Il diritto cantonale definisce di regola anche la procedura da seguire nella formazione di un atto pubblico (SCHMID, pag. 38). La libertà d’azione dei Cantoni è tuttavia limitata dai requisiti minimi prescritti dal diritto federale (DTF in ZBGR 81/2000, pag. 75 consid. 4; SCHMID, pag. 38; BRÜCKNER, n. marg. 6).

In virtù della legislazione federale, i Cantoni non hanno semplicemente il diritto, ma anche il dovere di definire le modalità di celebrazione degli atti pubblici sul loro territorio. Quest’obbligo nasce dalla considerazione secondo cui le norme cantonali sono presupposti necessari per l’attuazione del diritto privato federale (SCHMID, pag. 39; MARTI, pag. 33).

Se nel caso concreto la celebrazione dell’atto pubblico soddisfi o mento i requisiti legali, viene stabilito secondo il diritto federale e cantonale (SCHMID, pag. 30). Molte questioni legate alla celebrazione degli atti pubblici restano prerogativa della normativa cantonale (cfr. SCHMID, pag. 77 segg.). Vi sono tuttavia diverse opinioni per quanto riguarda gli effetti della violazione delle norme cantonali in materia di atti pubblici: secondo BRÜCKNER è nell’interesse dell’armonizzazione del diritto riconoscere la validità dell’atto, anche se nullo secondo il diritto cantonale, se i requisiti minimi federali sono rispettati (BRÜCKNER, n. marg. 37). Quest’opinione non è condivisa in questa sede; nella misura in cui il diritto cantonale disciplina i dettagli della celebrazione degli atti pubblici, deve anche stabilire se si tratta di prescrizioni di validità o semplicemente d’ordine (DTF 106 II 151 consid. 3). Ovviamente i Cantoni devono procedere con giudizio: non tutte le inosservanze delle prescrizioni d’ordine devono causare la nullità dell’atto. Sono prescrizioni di validità le regole irrinunciabili per la redazione di un atto pubblico in vista dei suoi diversi scopi. Se il diritto cantonale definisce una disposizione procedurale come prescrizione di validità, sebbene ciò non sia giustificato tenendo conto dello scopo dell’atto, tale disposizione diventa arbitraria (MARTI, pag. 80). Le norme cantonali di procedura e di forma riguardanti gli atti pubblici non devono ostacolare o impedire l’efficacia del diritto civile federale (DTF 106 II 150 consid. 2b; SCHMID, pag. 59); ad esempio, la validità di un contratto che richiede un atto pubblico non può dipendere dalla celebrazione in forma di atto pubblico di un fatto che in virtù del diritto federale non richiede una forma specifica. Se per una procura il diritto federale non richiede alcuna forma speciale, la validità dell’atto pubblico non può dipendere dalla presentazione di un atto di procura autenticato (DTF 99 II 162 consid. 2a/b). L’atto pubblico non può inoltre essere estremamente caro (BRÜ-CKNER, n. marg. 20).

Contrariamente alla violazione di una prescrizione di validità, l’infrazione di una prescrizione d’ordine non determina la nullità dell’atto pubblico; il pubblico ufficiale rogatore può tuttavia essere chiamato a rispondere dell’errore a livello disciplinare o patrimoniale (RUF, n. marg. 147, 1298). Le conseguenze civili della violazione di prescrizioni cantonali di validità vanno stabilite unicamente in virtù del diritto federale (SCHMID, pag. 80; di diverso parere DTF 106 II 151 seg. consid. 3, secondo cui il diritto cantonale è determinante non solo per decidere se la violazione di una prescrizione di forma renda nullo il negozio, ma anche per stabilire se si tratti di un effetto assoluto o relativo della nullità).

Il pubblico ufficiale rogatore può essere chiamato a rispondere dal punto di vista patrimoniale, disciplinare e penale:

− Nella misura in cui sono oggetto dell’atto pubblico, i rapporti tra il pubblico ufficiale rogatore e le parti contraenti il negozio da attestare, non sottostanno alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il mandato, bensì di regola al diritto cantonale pubblico; ciò vale anche nel caso in cui il diritto cantonale affidi la celebrazione degli atti pubblici a un notaio o avvocato indipen-