Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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Art. 55c Atti pubblici in lingua straniera
La disposizione riprende senza modifiche materiali l’articolo 55 capoverso 2 tit. fin. CC secondo cui in ogni Cantone deve essere possibile redigere gli atti pubblici «in lingua straniera». I Cantoni non possono quindi limitare gli atti pubblici a una o più lingue nazionali o ufficiali della Svizzera; se vi è un interesse legittimo, l’atto va redatto nella lingua desiderata dalle parti (SCHMID, pag. 39, 53). Anche se i Cantoni stabiliscono in che lingua vada redatto l’atto pubblico (cfr. CARLEN, pag. 96), tali regole vanno intese solo come prescrizioni d’ordine, poiché le prescrizioni cantonali che fanno dipendere la formazione dell’atto pubblico o la validità del negozio attestato dall’utilizzo di una determinata lingua complicano la celebrazione degli atti pubblici in modo contrario al diritto federale (BRÜCKNER, n. marg. 1277). Se una delle parti contraenti non comprende la lingua dell’atto, esso risulta nullo poiché la parte non può prendere conoscenza in modo giuridicamente adeguato della bozza dell’atto (RUF,
n. marg. 1328, 1426) oppure l’approvazione non avviene correttamente (cfr. art. 55i cpv. 1 e 2, art. 55l n. 3 AP tit. fin. CC). Non è necessario che la parte «padroneggi» la lingua dell’atto, ma le sue conoscenze linguistiche devono essere sufficienti per comprenderlo, il che dipende dalla difficoltà linguistica dell’atto (MARTI, pag. 113). Se una delle parti o il pubblico ufficiale rogatore non comprende a sufficienza la lingua dell’atto, va interpellato un traduttore (SCHMID, pag. 53).
Art. 55d Obbligo di celebrare dell’atto pubblico
L’obbligo di celebrare l’atto pubblico secondo il capoverso 1 consiste nel dovere del pubblico ufficiale rogatore di celebrare un atto pubblico che gli viene richiesto (CAR-LEN, pag. 116). Se a un pubblico ufficiale rogatore è chiesto di celebrare un atto pubblico rientrante nel suo ambito di competenza, in virtù del diritto federale è obbligato a celebrarlo – anche nel caso del cosiddetto «notariato indipendente» (SCHMID, pag. 42).
L’obbligo di celebrazione è il corrispettivo del monopolio sugli atti pubblici concesso dallo Stato (CARLEN, pag. 116; MARTI, pag. 57; RUF, n. marg. 618). Visto che il diritto civile impone l’atto pubblico per determinati negozi giuridici e lascia scegliere ai contraenti una forma stabilita dal contratto nel quadro dell’articolo 16 CO, i Cantoni devono far sì che la celebrazione dell’atto pubblico sia accessibile a tutti (RUF, n. marg. 615); questa possibilità non va lasciata alla discrezione del pubblico ufficiale rogatore (MARTI, pag. 57 seg.; RUF, n. marg. 615, 619). Inoltre, l’obbligo di celebrare l’atto pubblico deriva da un lato dall’obbligo costituzionale dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), che garantisce a ogni persona il diritto alla celebrazione di un atto pubblico (CARLEN, pag. 116; MARTI, pag. 58; RUF, n. marg. 619; SCHMID, pag. 42), dall’altro dal divieto di diniego o ritardata giustizia secondo l’articolo 29 capoverso 1 Cost. (MOOSER, n. marg. 143; RUF, n. marg. 622). L’obbligo di celebrare l’atto pubblico ha lo scopo di evitare che gli ufficiali rogatori indipendenti rifiutino pratiche poco piacevoli o non lucrative (BRÜCKNER, n. marg. 837, 870; RUF, n. marg. 635).
L’obbligo di celebrare l’atto non è senza riserva (RUF, n. marg. 654); secondo il capoverso 2 il pubblico ufficiale rogatore può rifiutare di celebrare un atto pubblico che rientri nelle sue competenze se sussistono motivi gravi (SCHMID, pag. 42 seg.) – ad esempio per ottemperare all’obbligo di verità (MOOSER, n. marg. 141 nota 303) – se sussistono obblighi di ricusazione (MOOSER, n. marg. 148), se è evidente che il contenuto dell’atto pubblico è legalmente impossibile, illegale o immorale, o se una persona chiaramente incapace di discernimento intende partecipare all’atto (cfr. RUF,
n. marg. 658 segg.).