Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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Art. 55f Imparzialità
A prescindere dalle disposizioni cantonali sull’obbligo di ricusazione e sull’incompatibilità, un livello minimo di imparzialità è irrinunciabile già in virtù del diritto federale in seguito all’obbligo di uguaglianza giuridica e al carattere ufficiale dell’attività documentale (SCHMID, pag. 43). La celebrazione degli atti pubblici – un atto della cosiddetta giurisdizione volontaria o non contenziosa – è infatti un’attività ufficiale e sovrana e il pubblico ufficiale rogatore un organo statale. Ciò indipendentemente dal fatto che secondo il diritto cantonale sia incaricato di essa un funzionario pubblico o un notaio indipendente (DTF 128 I 281 consid. 3; cfr. anche DTF in ZBGR/RNRF 81/2000, pag. 408 consid. 3b); anche l’autonomia e la neutralità del notaio indipendente rivestono importanza fondamentale (DTF in ZBGR/RNRF 89/2008, pag. 372 consid. 3.3). In particolare, nel caso del «notaio di paese», il suo coinvolgimento nella totalità dei negozi immobiliari, nella maggioranza dei lasciti, in numerose vicende matrimoniali e familiari e in altre questioni legali della popolazione locale determina l’importanza di questa figura, ma rende anche evidente il pericolo di abuso di potere e di parzialità in cui incorrono tali notai in considerazione della loro integrazione sociale nell’alto ceto locale (BRÜCKNER, n. marg. 731).
Diversamente dall’avvocato, l’ufficiale rogatore, cioè il notaio, funge da mediatore per entrambe le parti (Tribunale d’appello di Lucerna, cit. secondo MOOSER,
n. marg. 241). L’attività notarile deve pertanto essere esercitata in modo imparziale (cpv. 1); nella sua funzione di fiduciario imparziale, l’ufficiale rogatore deve salvaguardare gli interessi delle parti in modo obiettivo (RUF, n. marg. 988, 1001). In particolare, il coinvolgimento del pubblico ufficiale rogatore in attività commerciali – ad esempio un’attività di rilievo in una società commerciale – può minare la sua indipendenza e inficiare il rapporto di fiducia che deve instaurarsi con il privato cittadino che usufruisce dei suoi servizi. È opinione del Tribunale federale che ci siano buoni motivi per presupporre che la partecipazione attiva di un pubblico ufficiale rogatore in qualsiasi settore economico possa pregiudicare la neutralità che deve caratterizzarlo (DTF in ZBGR/RNRF 81/2000, pag. 409; cfr. anche DTF in ZBGR/RNRF 89/2008, pag. 372 consid. 3.3; DTF in ZBGR/RNRF 74/1993, pag. 52 consid. 3b). L’imparzialità è un obbligo professionale del pubblico ufficiale rogatore e si riferisce soltanto alla sua attività principale; per le attività accessorie l’obbligo di tutelare gli interessi del mandante deriva di norma dal diritto sul mandato (RUF, n. marg. 989 seg.).
Il pubblico ufficiale rogatore deve esercitare particolare cautela se celebra l’atto pubblico usando una bozza contrattuale redatta da una delle parti. Deve vagliarne con particolare attenzione il contenuto poiché vi è la possibilità che determinate formulazioni della bozza privilegino interessi unilaterali (RUF, n. marg. 1002). Deve inoltre vigilare affinché terzi non autorizzati, ad esempio gli agenti immobiliari, non assistano alla celebrazione dell’atto con il rischio di influenzare una delle parti (CARLEN, pag. 123; RUF, n. marg. 1012). Se il pubblico ufficiale rogatore esercita contemporaneamente la professione di avvocato non può rappresentare in tale veste alcuna delle parti in una controversia riguardante un atto pubblico da lui stesso redatto (CAR-LEN, pag. 123; RUF, n. marg. 1013; DTF in ZBGR/RNRF 92/2011, pag. 124 segg., 127 segg., 135 segg.).
L’imparzialità del pubblico ufficiale rogatore consta di numerosi obblighi individuali (cfr. RUF, n. marg. 1001, 1005 segg.), ma è nella sua essenza garantita dagli obblighi di ricusazione (cpv. 2). Tali obblighi risultano dal fatto che il pubblico ufficiale rogatore – quale organo della giurisdizione statale e volontaria – deve celebrare l’atto pubblico in modo obiettivo e imparziale; nell’esercizio delle sue funzioni statali, il pubblico