Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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Art. 55i Procedura principale in caso di atti negoziali. Procedura di documentazione

Nel quadro normativo prescritto ai Cantoni la procedura di documentazione è suddivisa in procedura preliminare, principale e posteriore (cfr. Huber, pag. 236, 241; MARTI, pagg. 97 segg., 105 segg., 150 segg.):

− La «procedura preliminare» è antecedente alla celebrazione vera e propria dell’atto pubblico.

− La «procedura principale», ovvero la celebrazione dell’atto pubblico, comprende la presa di conoscenza della bozza dell’atto da parte delle parti coinvolte nel negozio giuridico, a ciò segue l’approvazione e infine la firma delle parti e l’esecuzione dell’atto pubblico a cura del pubblico ufficiale rogatore.

− La «procedura posteriore» riguarda la registrazione e conservazione dell’atto pubblico.

In riferimento al testamento pubblico l’articolo 500 capoverso 1 CC recita: «Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso». Il Tribunale federale ha inoltre giudicato che la struttura della procedura preliminare è libera: non è prevista una forma specifica per comunicare al pubblico ufficiale rogatore la propria volontà; questa comunicazione può essere fatta dal testatore stesso o da un terzo, per iscritto oppure oralmente. La stesura della bozza dell’atto è compito del pubblico ufficiale rogatore, ma è anche possibile utilizzare un testo già formulato, redatto dal testatore stesso o da un terzo (DTF 63 II 361 seg. consid. 1). Ciò che vale per la procedura di documentazione federale deve in linea di massima valere anche per l’organizzazione della procedura cantonale. In particolare il concetto di celebrazione dell’atto pubblico secondo il diritto federale non prescrive che la dichiarazione di volontà sia espressa personalmente dalle parti al pubblico ufficiale rogatore, che la bozza dell’atto sia allestita o redatta dal pubblico ufficiale rogatore o che la procedura principale debba aver luogo immediatamente dopo quella preliminare (Huber, pag. 238; cfr. anche RUF,

n. marg. 164).

Per contro, la presa d’atto del contenuto del documento nell’ambito della procedura principale è un requisito federale minimo (MOOSER, n. marg. 619 e rinvii). I Cantoni prevedono regolamentazioni diverse: la forma principale è la lettura ad alta voce, spesso è consentita anche la lettura in proprio. Nel caso della disposizione a causa di morte il diritto federale considera equivalenti entrambe le forme (lettura in proprio, art. 501 CC; lettura ad alta voce, art. 502 CC; DTF 66 II 102). Ne consegue che entrambe sono compatibili con il concetto di celebrazione degli atti pubblici (HUBER, pagg. 241, 243). Il pubblico ufficiale rogatore si assicura in questo modo che le parti abbiano preso conoscenza del contenuto della bozza dell’atto (cpv. 1). La lettura in proprio o ad alta voce non può essere sostituita da un ragguaglio sul contenuto dell’atto da parte del pubblico ufficiale rogatore (MARTI, pag. 111).

− In generale, la lettura ad alta voce deve essere effettuata dal pubblico ufficiale rogatore, se tuttavia è eseguita da un ausiliario in presenza del pubblico ufficiale rogatore ciò non costituisce una violazione dei requisiti federali minimi (RUF, n. marg. 1430; MARTI, pag. 111). Nel 1919 il Tribunale federale aveva stabilito che la lettura dell’atto secondo la procedura prevista dall’articolo 502 CC doveva essere effettuata dal pubblico ufficiale stesso, pena la nullità dell’atto (DTF 45 II 141). Successivamente questa posizione è stata rimessa in discussione in considerazione delle circostanze in cui era stata pronunciata tale sentenza e del progresso tecnico avutosi nel frattempo (DTF 118 II 277 consid. 3/b/aa). La lettura ad alta voce in assenza del pubblico ufficiale rogato-