Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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− L’interpretazione in base al principio della lex rei sitae rende più complicate le transazioni immobiliari intercantonali, con il pericolo che il diritto federale sia eluso (SCHMID, pag. 73; CARLEN, pag. 71); ad esempio, se dei fondi situati in Cantoni diversi costituiscono l’oggetto dello stesso contratto, nessun pubblico ufficiale rogatore è esclusivamente competente dal punto di vista territoriale per la celebrazione dell’atto pubblico (cfr. RUF, n. marg. 610 seg.; SCHMID, pag. 74 seg.).

− È poco convincente la teoria della qualità, secondo cui è garanzia di maggiore qualità il fatto che sia un pubblico ufficiale rogatore pratico del luogo in cui si trova l’oggetto del contratto a fornire alle parti informazioni e consulenza. Anche un pubblico ufficiale rogatore non del luogo può e deve soddisfare i pertinenti requisiti (BRÜCKNER, n. marg. 727). Con i requisiti minimi federali per la celebrazione degli atti pubblici si garantisce un certo standard e si eliminano le differenze più importanti tra le procedure di documentazione cantonali (SCHMID, pag. 72).

− Un Cantone che riserva la celebrazione degli atti pubblici relativi a fondi intracantonali ai suoi pubblici ufficiali rogatori e rifiuta il riconoscimento degli atti realizzati fuori del proprio territorio, mantiene – mediante la vigilanza e la disciplina intracantonale – un certo controllo sulle transazioni immobiliari sul suo territorio allo scopo di imporre interessi pubblici cantonali, quali l’assistenza notarile fiscale per le imposte legate al cambiamento di proprietario e agli utili da sostanza immobiliare ( BRÜCKNER, n. marg. 724). Va tuttavia tenuto presente che la normativa sugli atti pubblici è funzionale alla realizzazione del diritto privato materiale (SCHMID, pag. 9). Gli interessi pubblici dettati da motivi sovrani e giudiziali non devono essere determinanti nel presente contesto. Infatti, la celebrazione degli atti pubblici ha, materialmente, lo scopo di proteggere le parti da decisioni avventate e di adempiere una funzione probatoria attraverso la creazione di rapporti chiari tra le parti (SCHMID, pag. 11, 13). La creazione di basi giuridiche chiare per la gestione dei registri pubblici serve anche a proteggere i terzi, ma non a scopi fiscali (SCHMID, pag. 14).

− L’opinione che una limitazione della competenza territoriale offra una certa tutela – eventualmente auspicata dal punto di vista della politica statale e in materia di commercio – ai piccoli studi notarili nelle zone rurali, non può essere determinante per la legislazione di diritto privato (cfr. BRÜCKNER, n. marg. 731; RUF, n. marg. 558).

Un intervento mirato nella ripartizione delle competenze cantonali è previsto dalla legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus; RS 221.301): se i fondi oggetto di un contratto di trasferimento di patrimonio sono situati in più Cantoni, è sufficiente un unico atto pubblico; competente territorialmente è il pubblico ufficiale rogatore nel luogo di sede del soggetto giuridico trasferente (art. 70 cpv. 2 LFus).

Gli atti pubblici in forma elettronica (cfr. commenti agli art. 55n segg. AP tit. fin. CC) possono essere usati soltanto nei Cantoni che hanno introdotto la comunicazione elettronica secondo l’articolo 5 capoverso 2 OAPuE. Se redatti in formato elettronico, prima di poter essere consegnati a un’autorità cantonale che non ha introdotto la comunicazione elettronica atti originali, copie e certificazioni devono essere convertiti in forma cartacea. Il principio del riconoscimento degli atti pubblici vale in teoria senza restrizioni, ma dal punto di vista del supporto su cui è redatto l’atto pubblico è soggetto a delle limitazioni.