Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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elettronica risulta quindi essere un unico documento a cui, alla fine della procedura di documentazione, non possono essere apportate integrazioni, cancellazioni o altre modifiche senza che ciò possa essere affidabilmente dimostrato (MARKWALDER,
n. marg. 28 con ulteriori rimandi).
Contrariamente agli originali cartacei, gli originali in forma elettronica possono essere letti solo con l’ausilio di mezzi tecnici. Rispetto alla concezione classica di un atto pubblico, ciò può apparire inizialmente insolito. Oggigiorno tuttavia gli ausili tecnici adatti sono talmente diffusi che eventuali timori al riguardo sono trascurabili. Tra l’altro, la normativa proposta non vieta né la redazione di originali cartacei, né la realizzazione di copie cartacee di un originale elettronico. In tal senso, le attuali possibilità di scelta del supporto di un atto pubblico sono ampliate: il pubblico ufficiale rogatore può realizzare copie elettroniche di un originale cartaceo e viceversa, senza peraltro dover rinunciare alla certezza del diritto nel passaggio dall’ambiente virtuale a quello fisico.
L’introduzione dell’atto originale in forma elettronica porta anche delle novità nella procedura di documentazione. Il diritto federale vigente prescrive il supporto cartaceo per la realizzazione dell’atto originale (art. 10 cpv. 1 OAPuE) e pertanto il documento elettronico con piena efficacia può essere realizzato solo con la procedura di documentazione posteriore (BSK-SCHMID, art. 55a tit. fin. CC N 5). La normativa proposta consente invece di realizzare un originale elettronico già durante la procedura di documentazione principale. Se un Cantone ha introdotto la comunicazione elettronica, un originale elettronico può essere presentato direttamente come attestazione del titolo giuridico, ad esempio, per l’iscrizione nel registro fondiario o di commercio. L’atto originale in forma elettronica presenta infatti tutte le caratteristiche della copia elettronica secondo l’articolo 10 OAPuE, ossia la firma elettronica, il marcatempo e la prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici (cfr. art. 3 OAPuE). Ciò risponde ai requisiti previsti dal capoverso 2 e lo rende pertanto adatto a essere utilizzato senza riserve come atto pubblico nelle relazioni giuridiche (cfr. al riguardo RUF, n. marg. 1694). Nel caso dell’atto originale in forma elettronica non vi è più l’esigenza di realizzare come atto per la circolazione, delle copie elettroniche in sostituzione dell’originale. Quest’esigenza resta invece per gli atti originali in formato cartaceo. Con l’introduzione dell’atto originale in forma elettronica non è quindi più necessario distinguere tra atto originale senza funzione negoziale e copia con funzione sostitutiva. La garanzia dell’esistenza dell’atto pubblico (BRÜCKNER, n. marg. 1431), prevista nel sistema degli atti originali mediante la custodia vincolante presso il pubblico ufficiale rogatore, è assicurata in modo diverso dalla normativa qui proposta (cfr. art. 55q AP tit. fin. CC).
Art. 55o Equivalenza delle forme
Il valore probatorio dei documenti elettronici muniti di firma elettronica o digitale non è disciplinato dalla legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica (FiEle, RS 943.03; MARKWALDER, n. marg. 850). L’articolo 177 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272) menziona esplicitamente i dati elettronici. Al contrario, l’articolo 179 CPC rinuncia a menzionare gli atti pubblici in forma elettronica. In applicazione di queste disposizioni, gli atti pubblici in forma elettronica sottostarebbero in linea di massima al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice (art. 157 CPC; MARKWALDER, n. marg. 863).
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 OAPuE, le copie e le certificazioni elettroniche equivalgono tuttavia alle copie e alle certificazioni su carta. Quest’equivalenza delle forme implica una limitazione del principio del libero apprezzamento delle prove da