Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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Art. 55n Atti pubblici in forma elettronica. Atti pubblici, copie e certificazioni in forma elettronica

La normativa contenuta nell’attuale articolo 55a capoversi 1 e 2 tit. fin. CC è riassunta in un unico capoverso e contemporaneamente ampliata. Oltre alla copia di un atto originale redatto su carta e della certificazione in forma elettronica, il capoverso 1 numero 1 del presente articolo introduce l’iperonimo «atto pubblico in forma elettronica», che include anche l’atto originale in forma elettronica, ossia l’esemplare originale. Per tenere conto dei Cantoni che non contemplano il sistema dell’atto originale (BRÜCKNER, n. marg. 231, 233), il testo di legge rinuncia a una definizione esplicita del concetto di atto originale in forma elettronica. L’ampliamento dello spettro degli atti pubblici ammissibili in forma elettronica si accompagna a novità concettuali e procedurali.

Dal punto di vista terminologico nella normativa federale sugli atti pubblici è introdotta una novità, ossia il concetto di atto pubblico non esistente fisicamente, ma come originale in forma unicamente elettronica. Nella concezione tradizionale, l’atto pubblico è rappresentato da un documento di carta. In applicazione delle prescrizioni cantonali vigenti, per la realizzazione degli originali il pubblico ufficiale rogatore può utilizzare esclusivamente carta di buona qualità e in un determinato formato. Questa norma è dettata dall’esigenza di avere atti pubblici inalterabili, sicuri contro le falsificazioni e conservabili a lungo termine (RUF, n. marg. 1624; BRÜCKNER, n. marg. 1274). I documenti cartacei si sono affermati anche perché sono provvisti di numerose caratteristiche di sicurezza e i periti possono esaminarne la veridicità in modo attendibile, in base a caratteristiche fisiche e chimiche specifiche del documento (ROSSNAGEL et al., pag. 55 segg.). Tuttavia, se altri supporti soddisfano questi stessi requisiti, nulla impedisce di utilizzarli come alternativa alla carta. Viste le possibilità tecniche disponibili oggigiorno, non vi sono motivi per cui gli originali debbano continuare a essere realizzati esclusivamente su carta. Il progresso nell’ambito informatico consente infatti di soddisfare le esigenze di inalterabilità, non falsificabilità e lunga conservazione degli atti pubblici anche nel caso dei documenti in forma elettronica, di modo che è possibile dimostrare scientificamente eventuali manipolazioni dei documenti elettronici. La contraffazione non è provata con mezzi fisici o chimici come nel caso degli atti cartacei, ma mediante adeguati metodi di verifica informatici.

Nel caso della realizzazione tradizionale dell’atto pubblico, più fogli sono raccolti in un’unità rilegandoli con un filo e un sigillo (BRÜCKNER, n. marg. 1591 seg.). Il sigillo serve a evitare la contraffazione di atti pubblici con funzione negoziale: per falsificare l’atto bisogna contraffare non solo la firma del pubblico ufficiale rogatore, ma anche il suo sigillo (RUF, n. marg. 425). Nel caso degli atti pubblici in forma elettronica il pericolo di contraffazione è evitato mediante l’uso di un formato riconosciuto legalmente, di una firma elettronica, di un marcatempo elettronico e di una prova elettronica dell’abilitazione a redigere atti pubblici (art. 3 OAPuE). Per realizzare un atto originale in forma elettronica il pubblico ufficiale rogatore procede analogamente alla redazione di un atto cartaceo. Eventuali allegati cartacei sono scansionati e raccolti in un’unità indissolubile con il documento elettronico (BSK-SCHMID, art. 55 tit. fin. CC N 45). Indipendentemente dalla forma cartacea o elettronica dell’originale, gli atti pubblici devono infatti essere costituiti in un’unica unità (CARLEN, pag. 102 seg.; BRÜCKNER, n. marg. 1342). La firma elettronica del pubblico ufficiale rogatore, apposta su un documento elettronico di più pagine, svolge anche le funzioni del filo tenuto dal sigillo che unisce i fogli dell’atto cartaceo.

La firma elettronica ha anche un’altra funzione, ovvero quella di assicurare l’integrità del documento elettronico e quindi la sua non falsificabilità. L’atto originale in forma