Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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Va ad esempio relegato al passato il non riconoscimento, avallato dal Tribunale federale, di atti pubblici allestiti fuori Cantone relativamente a fondi intracantonali, di modo che anche per la contrattistica immobiliare valga la libera circolazione degli atti pubblici riconosciuta dalla dottrina attuale (art. 55m AP tit. fin. CC).

La normativa proposta concerne la normativa sugli atti pubblici nell’ambito del Codice civile. La responsabilità di diritto penale e la terminologia relativa ai reati documentali e ai reati contro i doveri d’ufficio e professionali restano immutate.

1.2.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

I requisiti minimi federali per gli atti pubblici costituiscono in sostanza parte del diritto non scritto. Spetta pertanto da decenni alla dottrina e alla giurisprudenza individuarli e chiarire le controversie. La necessaria chiarezza può tuttavia essere fatta solo con un intervento del legislatore federale; urge pertanto sancire nella legge questo diritto federale non scritto. Il Tribunale federale può in qualsiasi momento definire ulteriori requisiti minimi per la celebrazione degli atti pubblici.

La normativa federale sugli atti pubblici nell’ambito di testamenti pubblici e contratti successori (art. 499 segg., 512 CC) è poco chiara e determina spesso la nullità delle disposizioni a causa di morte. Pertanto non è adatto come modello per la legislazione cantonale in materia di atti pubblici. La fondatezza della normativa speciale del diritto successorio riguardante la forma di costituzione del testamento pubblico non va esaminata nell’ambito della presente definizione dei requisiti minimi federali per la celebrazione degli atti pubblici, ma – semmai – in relazione alla mozione 10.3524 «Per un diritto successorio al passo con i tempi».

1.3 Atto originale in forma elettronica

1.3.1 Situazione iniziale

Secondo il diritto vigente, l’originale dell’atto pubblico, ovvero l’esemplare originale del resoconto scritto del risultato della procedura principale, deve essere redatto come documento cartaceo. Con «atto originale» si intende di regola l’atto pubblico che resta in possesso del pubblico ufficiale rogatore che ha celebrato l’atto e che, al termine dell’attività professionale di quest’ultimo, viene consegnato in custodia a un servizio statale.

L’articolo 55a capoverso 1 tit. fin. CC consente al pubblico ufficiale rogatore di realizzare nella procedura di documentazione posteriore una copia elettronica dell’atto originale su carta. A tal fine il documento cartaceo deve essere digitalizzato (art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza del 23 settembre 2011 sugli atti pubblici in forma elettronica, OAPuE; RS 943.033). Dopo aver allegato l’attestazione (il verbale) di conformità del documento digitalizzato all’atto originale cartaceo (art. 10 cpv. 3 OAPuE), il pubblico ufficiale rogatore firma il documento elettronico così creato mediante firma elettronica qualificata come da articolo 3 capoverso 1 OAPuE.

La copia elettronica rappresenta l’atto originale nella comunicazione elettronica (art. 5 cpv. 2 OAPuE). Questa soluzione è nata in analogia a quanto disposto nei Cantoni che già riconoscevano alla copia cartacea funzione sostitutiva e piena efficacia probatoria nelle relazioni giuridiche. Di conseguenza le copie elettroniche sono equiparate a quelle cartacee (art. 5 cpv. 1 OAPuE).

Nei Cantoni che hanno introdotto la comunicazione elettronica è possibile consegnare alle autorità cantonali, in particolare agli uffici del registro fondiario e del registro di