Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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posto della realizzazione dell’atto pubblico (cfr. MARTI, pag. 110; RUF, n. marg. 1296

n. 5).

Il capoverso 3 disciplina l’esecuzione dell’atto pubblico. Il pubblico ufficiale rogatore sottoscrive l’atto per indicare che il suo contenuto corrisponde alla volontà delle parti (SCHMID, pag. 50). La firma del pubblico ufficiale rogatore (primo periodo) è un requisito minimo del diritto federale (MOOSER, n. marg. 558, 656) per trasformare la bozza dell’atto in un atto pubblico (MOOSER, n. marg. 658). La firma va apposta in modo da riferirsi all’intero contenuto dell’atto pubblico (DTF 106 II 149 consid. 2a; SCHMID, pag. 50). Il pubblico ufficiale rogatore non può apporre la sua firma dopo che le parti sono andate via; l’apposizione della firma del pubblico ufficiale rogatore in presenza delle parti è una condizione necessaria – in considerazione del principio di unitarietà dell’atto – per la realizzazione dell’atto pubblico (cfr. RUF, n. marg. 1296 n. 6).

Il diritto federale prescrive che nell’atto pubblico sia indicato il nome del pubblico ufficiale rogatore che lo redige e la data (SCHMID, pag. 57).

− L’identificazione del pubblico ufficiale rogatore mediante il cognome e, normalmente, il nome, come previsto dal secondo periodo, è un requisito federale minimo. Il Tribunale federale giudica al riguardo che per essere valido l’atto pubblico deve riportare i dati personali del pubblico ufficiale rogatore in modo da consentire di identificarlo inequivocabilmente. È compito del diritto cantonale stabilire come debbano essere indicati sull’atto i dati che permettono l’identificazione del pubblico ufficiale rogatore e quali essi siano. Il diritto federale richiede unicamente che l’identità del pubblico ufficiale rogatore possa essere desunta in modo univoco e dall’atto pubblico stesso (cfr. DTF in ZBGR/RNRF 78/1997, pag. 286). Solo se il pubblico ufficiale è identificabile si può giudicare se le norme sulla competenza per territorio o per materia sono state rispettate, se vi erano motivi di ricusazione, ecc. (SCHMID, pag. 57).

− In virtù del secondo periodo è inoltre necessaria la corretta datazione dell’atto pubblico (HUBER, pag. 248; di diverso parere DTF 4C.314/2005, consid. 2.3, che riconosce la validità formale di una fideiussione nonostante l’indicazione errata della data nell’atto pubblico); è sufficiente l’indicazione del giorno in cui la procedura di documentazione ha avuto luogo (BRÜCKNER, n. marg. 1249 con nota 19). La data di rilascio dell’atto pubblico costituisce l’inizio della validità giuridica del negozio documentato e assume un ruolo importante quando l’atto pubblico, in quanto documento giustificativo, diventa parte di un pubblico registro (SCHMID, pag. 57). La data deve essere apposta al più tardi alla celebrazione dell’atto pubblico, ma può esserlo già durante la procedura preliminare (DTF 55 II 237).

La firma delle parti non assume un significato a sé stante; l’atto pubblico non è uno scritto delle parti, ma la constatazione formale da parte dell’autorità statale di una dichiarazione privata (GULDENER, pagg. 9, 12, 93; HUBER, pag. 246). La firma delle parti non costituisce pertanto un requisito minimo prescritto dal diritto federale (MOO-SER, n. marg. 558, 656; di diverso parere BRÜCKNER, n. marg. 1950 segg.). Nella prassi è il diritto cantonale applicabile a stabilire se l’atto pubblico debba essere firmato, oltre che dal pubblico ufficiale rogatore, anche dalle parti, definendo inoltre se tale firma, fatto salvo l’articolo 15 CO sul sostitutivo della firma, costituisce una condizione di validità dell’atto (SCHMID, pag. 41 seg., 78). In aggiunta all’atto pubblico il diritto federale prevede in singoli casi, ad esempio nell’articolo 184 CC sulla convenzione matrimoniale, la firma delle parti contraenti.

Nel presente contesto vanno infine chiarite alcune questioni specifiche.