Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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Rapporto

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Introduzione

La celebrazione degli atti pubblici ha lo scopo di proteggere le parti in occasione di importanti negozi giuridici, di assicurare le prove e di chiarire i rapporti tra le parti in particolare in vista dell’iscrizione in un registro. Vista la sua grande importanza per i rapporti di diritto privato, il legislatore deve garantire la qualità degli atti pubblici in modo duraturo. Alla luce di questa situazione, il progetto mira da una parte a consolidare, dall’altra a sviluppare la normativa federale sugli atti pubblici:

− dottrina e giurisprudenza hanno elaborato da decenni requisiti minimi federali per la celebrazione degli atti pubblici. È pertanto necessario sancire nella legge questo diritto non scritto;

− nell’ambito della celebrazione degli atti pubblici il diritto vigente prevede la stesura di copie e certificazioni in formato elettronico, mentre gli atti originali continuano a dover essere redatti su carta. La normativa proposta prevede di eliminare questa limitazione.

1.2 Requisiti minimi prescritti dal diritto federale

1.2.1 Situazione iniziale

Il diritto federale prevede per innumerevoli negozi giuridici la forma dell’atto pubblico, segnatamente: la stipula di una convenzione matrimoniale (art. 184 CC), il contratto traslativo della proprietà di un fondo (art. 657 cpv. 1 CC), tutti i negozi giuridici di costituzione del pegno immobiliare (art. 799 cpv. 2 CC), l’atto costitutivo di una proprietà per piani (art. 712d cpv. 3 CC); per le società: l’atto costitutivo (SA: art. 629 cpv. 1 CO; Sagl: art. 777 cpv. 1 CO), l’aumento (SA: 650 cpv. 2 CO; Sagl: art. 781 cpv. 5

n. 1 CO) e la riduzione del capitale (SA: art. 734 CO; Sagl: art. 782 cpv. 4 CO) e le modificazioni dello statuto (SA: art. 647 CO; Sagl: art. 780 CO).

I negozi giuridici che per essere validi richiedono l’atto pubblico sono definiti in modo esaustivo dal diritto federale. Per contro, l’articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC stabilisce che:

I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

Occorre chiarire quindi cosa intende il legislatore federale con «celebrazione degli atti pubblici», il cui ordinamento procedurale è delegato ai Cantoni. Il diritto federale prevede una regolamentazione esplicita ed esaustiva della procedura di documentazione soltanto per quanto riguarda il testamento pubblico, il contratto successorio, la donazione a causa di morte e il contratto di vitalizio (art. 499 segg., 512 cpv. 1 CC, art. 245 cpv. 2, art. 522 cpv. 1 CO).

Per quanto riguarda la celebrazione degli atti pubblici, la giurisprudenza del Tribunale federale è passata da una concezione che assegnava la competenza esclusiva al diritto cantonale al riconoscimento di requisiti minimi prescritti dal diritto federale:

− per decenni, il Tribunale si è rifiutato di verificare se le procedure di certificazione cantonali soddisfacessero i requisiti minimi prescritti dal diritto federale. A suo parere spettava ai Cantoni decidere cosa si intendesse con «celebra-