Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
3.1.2 Requisiti minimi prescritti dal diritto federale
Le disposizioni proposte non hanno ripercussioni a livello federale.
3.1.2 Atto originale in forma elettronica
Il progetto avrà due ripercussioni per la Confederazione: il Consiglio federale dovrà formulare le disposizioni di cui all’articolo 55r AP tit. fin. CC nel modo più neutrale possibile dal punto di vista tecnico. In ragione delle esigenze legislative e di sicurezza dovrà tuttavia valutare periodicamente se il progresso delle conoscenze informatiche non renda necessario una modifica delle disposizioni esecutive.
L’originale elettronico e in generale gli atti pubblici in forma elettronica richiedono, secondo la OAPuE in vigore, una prova elettronica dell’abilitazione a redigere atti pubblici (cfr. art. 55a cpv. 4 tit. fin. CC in combinato disposto con gli art. 3 e 7 OA-PuE; da ridisciplinare esplicitamente negli art. 55n cpv. 2 n. 2 e 55r AP tit. fin. CC). A tal fine va introdotto un registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55p AP tit. fin. CC). L’Ufficio federale di giustizia deve decidere se eseguire direttamente questo compito, ossia mettere a disposizione e gestire esso stesso il registro, o se metterlo pubblicamente a concorso.
La Confederazione deve mettere a disposizione e gestire una banca dati degli atti in forma elettronica per la custodia centralizzata e l’iscrizione di un esemplare di riferimento di ogni atto pubblico in forma elettronica.
Per la creazione e la messa in servizio della banca dati sono previste spese di investimento pari a 1 200 000 franchi.
Il fabbisogno di personale corrisponde a una percentuale di posti di lavoro pari al 300 per cento (a tempo indeterminato), per un ammontare di 435 000 franchi per la retribuzione del personale e 83 000 franchi per i contributi del datore di lavoro (esclusi i costi dei posti di lavoro). Il Consiglio federale deciderà sull’assegnazione definitiva di tali fondi nell’ambito della valutazione generale delle risorse nel settore del personale del 2015. I posti di lavoro per il personale supplementare richiesto sono disponibili.
I costi per la gestione, il potenziamento e le misure di sicurezza in caso di catastrofi della banca dati degli atti in forma elettronica ammontano a 350 000 franchi all’anno.
L’investimento e la gestione saranno finanziati con emolumenti a copertura delle spese (art. 55s cpv. 1 AP tit. fin. CC). Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli in un’ordinanza sugli emolumenti. Ad eccezione di un finanziamento iniziale rimborsabile, per la Confederazione non vi sono pertanto oneri finanziari o di personale aggiuntivi.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
3.2.1 Requisiti minimi prescritti dal diritto federale
In linea di massima, dato il suo carattere di aggiornamento di requisiti federali minimi già esistenti, la normativa proposta non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni. Tuttavia, con la libera circolazione degli atti pubblici (art. 55m AP tit. fin. CC) il «protezionismo» nel settore della contrattistica immobiliare non è più giustificato e sarà