Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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commercio, copie elettroniche con pieno valore giuridico, in quanto rappresentano un’attestazione sufficiente del titolo giuridico.
L’introduzione dell’articolo 55a capoverso 1 tit. fin. CC e dell’OAPuE ha costituito un primo importante passo verso gli atti pubblici in forma elettronica, tuttavia si tratta di una soluzione di compromesso perché manca di coerenza.
I pubblici ufficiali rogatori utilizzano da decenni il computer come supporto per la redazione di atti cartacei. Le bozze degli atti originali sono redatte regolarmente in forma elettronica. I pubblici ufficiali rogatori non possono però realizzare direttamente al computer gli atti originali e di conseguenza non possono utilizzarli nella comunicazione elettronica. Devono invece passare attraverso diverse fasi intermedie. La bozza redatta al computer deve innanzitutto essere stampata su carta per poterne fare un atto pubblico o un atto originale. Per usare nella comunicazione elettronica l’atto pubblico così creato, è necessario ritrasformarlo digitalizzandolo. Questo sebbene la bozza fosse originariamente già in formato elettronico. Questo modo contorto di procedere non ha alcuna utilità e va a scapito della qualità e dell’efficienza.
La procedura prevista dal diritto vigente rende necessario il passaggio da un supporto all’altro. I Cantoni che desiderano introdurre la comunicazione elettronica devono tuttavia poter contare sull’uso continuato dello stesso supporto. Questa continuità non è però garantita se il diritto federale prevede che il pubblico ufficiale rogatore rediga l’atto originale su carta affinché possa in seguito creare un atto adatto alla comunicazione elettronica con piena efficacia probatoria. In questo modo, a lungo termine, diventa inevitabile una gestione ibrida delle pratiche.
In questo contesto bisogna tener conto anche della custodia degli atti. I documenti in forma elettronica richiedono meno spazio di quelli cartacei. Questo vantaggio si perde però con il sistema dualistico attualmente in vigore poiché tutti gli atti originali devono essere redatti su carta e custoditi in modo sicuro.
Le copie elettroniche create secondo il diritto vigente sono munite di firma elettronica qualificata e quindi maggiormente protette da manipolazioni non autorizzate; hanno per legge piena efficacia probatoria, per di più a tempo indeterminato (art. 9 CC in combinato disposto con art. 5 OAPuE). Tuttavia, con il passare del tempo, la sicurezza contro le falsificazioni dei documenti firmati elettronicamente si riduce in maniera determinante (cfr. il messaggio del 3 luglio 2001 relativo alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica [SCFel], FF 2001, pag. 5137). Se un documento elettronico è considerato non falsificabile anche se non presenta più oggettivamente questa caratteristica, ciò si ripercuote in modo grave sull’affidabilità e sull’efficacia probatoria. Il legislatore deve pertanto fissare dei requisiti nel settore degli atti pubblici in forma elettronica per contrastare quest’insicurezza tecnica.
1.3.2 La normativa proposta
Il progetto propone di realizzare il passaggio alla celebrazione degli atti pubblici interamente in forma elettronica. Contrariamente a quanto avviene ora, il pubblico ufficiale rogatore non dovrà prima redigere l’atto originale su carta per poi realizzare solo in una seconda fase, nell’ambito della procedura di documentazione posteriore, un documento elettronico con piena efficacia probatoria; i Cantoni potranno infatti consentire ai pubblici ufficiali rogatori di realizzare l’atto pubblico, ovvero l’atto originale, in forma elettronica già durante la procedura principale. Nell’ambito della comunicazione elettronica, l’atto originale in forma elettronica sarà considerato come un atto pub-