Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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Art. 55s Emolumenti
L’investimento e la gestione del sistema per la custodia e l’iscrizione degli atti pubblici in forma elettronica vanno finanziati con emolumenti a copertura delle spese (cpv. 1; GYGI, pag. 271 seg.). Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale regoli i dettagli in un’ordinanza sugli emolumenti, in particolare le tariffe per le singole prestazioni (GYGI, pag. 268). Per il resto, si rimanda all’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010).
Delle prestazioni fanno parte l’assegnazione di un accesso personalizzato al sistema per ogni pubblico ufficiale rogatore, la custodia sicura dei documenti di riferimento di cui all’articolo 55q capoverso 3 AP tit. fin. CC e la possibilità di determinare in modo affidabile, mediante un adeguata procedura informatica di verifica, le eventuali modifiche apportate alle copie che sono in circolazione. L’elenco delle prestazioni non è esaustivo e dipende tra l’altro dalla normativa dettagliata nella OAPuE. Ciò spiega la formulazione relativamente generica del capoverso 1.
Art. 55t Responsabilità
La realizzazione e la gestione di una banca dati degli atti in forma elettronica sono molto complesse dal punto di vista tecnico. La banca dati deve infatti essere in grado di conservare per un lungo periodo di tempo tutti gli atti pubblici in forma elettronica svizzeri e permettere di esaminare se i documenti in circolazione sono stati manipolati. La Confederazione adempirà questo compito non privo di rischi, contribuendo così al progresso tecnico del settore notarile svizzero. La realizzazione e la gestione della banca dati degli atti in forma elettronica richiedono un metodo di lavoro preciso e affidabile, sia dal lato del fornitore di servizi che dell’utente. La prestazione sarà caratterizzata dalla collaborazione su diversi livelli di più attori con conoscenze tecnico-informatiche molto differenti. In questo quadro, nonostante misure organizzative e tecniche, non è possibile escludere totalmente la perdita di dati e danni in seguito a informazioni o azioni errate o mancanti. Per questo la normativa proposta introduce l’esonero della responsabilità per colpa lieve.
Art. 55 e 55a tit. fin. CC
Gli articoli 55 e 55a tit. fin. CC sulla celebrazione degli atti pubblici in generale e le copie e le certificazioni in forma elettronica sono sostituiti dagli articoli 55–55t AP tit. fin. CC.