Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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che l’atto originale in forma elettronica deve soddisfare per mantenere nel tempo la sua forza probatoria. La firma elettronica tutela il documento firmato da modifiche inosservate, ossia lo rende non falsificabile (MARKWALDER, n. marg. 29); tuttavia, questa protezione non ha di per sé durata illimitata (cfr. il messaggio del 3 luglio 2001 relativo alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica [FiEle], FF 2001 5109, pag. 5137). Con il tempo e in ragione dell’aumento delle capacità dei computer, le firme diventano manipolabili. Ogni uso del certificato come base per una firma rende meno sicura la chiave poiché ne aumenta la diffusione presso terzi. Non si può quindi escludere che col tempo i certificati non possano offrire più lo stesso livello di sicurezza. La questione dell’integrità permanente di un documento elettronico richiede quindi particolare attenzione da parte del legislatore (cfr. al riguardo anche art. 55q AP tit. fin. CC). Nell’ordinanza andrà stabilito come garantire una protezione permanente degli atti pubblici in forma elettronica. L’articolo 55r secondo periodo AP tit. fin. CC assegna al Consiglio federale il compito di definire le firme elettroniche in applicazione della FiEle. Dal momento che la FiEle è attualmente in fase di revisione, l’articolo 55n capoverso 2 numero 1 AP tit. fin. CC è stato adattato e il termine «qualificata» non è più indicato esplicitamente.
Va invece menzionato esplicitamente il concetto di «leggibilità», formulato in modo neutrale in merito alla tecnologia da applicare, poiché non è possibile fruire dell’atto originale in forma elettronica senza ausili tecnici, come un apparecchio per la riproduzione visiva di un sistema di elaborazione dati, di norma un monitor o un proiettore. Analogamente, occorre prendere le necessarie precauzioni per garantire in ogni momento la leggibilità dei documenti elettronici, indipendentemente dallo stato della tecnica.
Di centrale importanza nel settore degli atti pubblici elettronici è il concetto di «autenticità». Se questa caratteristica è soddisfatta, si può dire con certezza che i dati in questione sono stati elaborati da un determinato soggetto, in questo caso un pubblico ufficiale rogatore (MARKWALDER, n. marg. 32). Questo aspetto è trattato sia dall’articolo 55r sia dall’articolo 55p AP tit. fin. CC, tenendo conto delle peculiarità dell’identificazione del pubblico ufficiale rogatore. Tale peculiarità è rappresentata dal fatto che il pubblico ufficiale rogatore è investito di autorità cantonale in materia di diritto pubblico da parte delle autorità abilitanti (BRÜCKNER, n. marg. 3454). Dagli atti pubblici cartacei è facile desumere l’identità del pubblico ufficiale rogatore e la sua abilitazione a eseguire la procedura al momento della celebrazione dell’atto. Questo tipo di verifica è necessario anche nel caso degli atti pubblici in forma elettronica. I principi della determinazione dell’identità del pubblico ufficiale rogatore e della verifica della sua abilitazione sono contenuti in entrambi gli articoli: nell’articolo 55r AP tit. fin. CC esplicitamente con «la prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici» e nell’articolo 55p AP tit. fin. CC con l’allestimento del registro che consente concretamente di procedere a tale verifica. Fondandosi sull’articolo 55a capoverso 4 tit. fin. CC, il Consiglio federale ha pertanto emanato l’OAPuE, in particolare l’articolo 3 capoverso 1 lettera d e capoverso 3 e l’articolo 7 OAPuE, che consentono questo tipo di verifica. Secondo il diritto vigente è possibile verificare l’abilitazione di un pubblico ufficiale rogatore a celebrare atti pubblici consultando il registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori di cui all’articolo 7 OAPuE. Non appena il registro sarà operativo, sarà possibile in questo modo verificare affidabilmente se il pubblico ufficiale rogatore in questione è autore dell’atto pubblico in formato elettronico e se al momento della celebrazione era abilitato da un’autorità cantonale. La normativa proposta con l’articolo 55p AP tit. fin. CC crea una base giuridica esplicita per il registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori, di cui agli articoli 7 segg. OAPuE. L’Ufficio fede-