Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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n. marg. 1388). Se una parte indica i suoi dati personali in modo corretto e il pubblico ufficiale rogatore non procede alla verifica dell’identità, l’atto è ciononostante valido (BRÜCKNER, n. marg. 974; RUF, n. marg. 1390).
− Non risulta alcun atto pubblico se il rapporto di rappresentanza non è indicato chiaramente (n. 2). Il conferimento di una procura non richiede di regola una forma specifica; ciò vale anche se la procura è finalizzata alla stipula di un contratto che richiede una determinata forma. Il fatto che l’atto pubblico debba riportare correttamente gli eventuali rapporti di rappresentanza non significa che i Cantoni possano far dipendere l’efficacia di una rappresentanza, e quindi la validità dell’atto pubblico, dal rispetto di particolari prescrizioni di forma che contraddicono il diritto federale. Nella misura in cui i Cantoni, nell’interesse della certezza del diritto, impongono al pubblico ufficiale rogatore di accertarsi della legittimazione ai sensi del diritto civile delle parti all’atto e segnatamente del potere degli eventuali rappresentanti legali o designati, si tratta semplicemente di una prescrizione d’ordine, la cui violazione rende responsabile disciplinarmente il pubblico ufficiale rogatore, ma non inficia la validità dell’atto pubblico (DTF 99 II 162 seg. consid. 2b).
Ai sensi del numero 3, le disposizioni relative alla procedura di documentazione (art. 55i AP tit. fin. CC) sono violate se non ha luogo la presa di conoscenza della bozza dell’atto pubblico, il riconoscimento ad opera delle parti o l’esecuzione della celebrazione dell’atto pubblico – comprensiva di firma del pubblico ufficiale rogatore e della data dell’atto –, e se l’identità del pubblico ufficiale rogatore non è stabilita con certezza. Anche la violazione dell’unitarietà dell’atto (art. 55j AP tit. fin. CC) determina la nullità dello stesso; è fatta salva la celebrazione differita dell’atto (art. 55j cpv. 3 AP tit. fin. CC).
Art. 55m Riconoscimento dell’atto
Il territorio cantonale è il limite della competenza territoriale del pubblico ufficiale rogatore, sia per una questione di sovranità territoriale, sia in virtù dell’articolo 55a AP tit. fin. CC che assegna ai Cantoni la competenza per le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici «per il loro territorio» (cfr. MARTI, pag. 46 seg.).
Conformemente al principio della libera scelta del luogo di stipulazione, i contratti – anche quelli che richiedono la forma dell’atto pubblico – possono essere validamente conclusi in una qualsiasi località svizzera. Ne consegue il principio della libera circolazione degli atti pubblici: dato che le parti possono scegliere liberamente il luogo di stipulazione anche per i contratti che richiedono la forma dell’atto pubblico, il relativo atto – se celebrato nel rispetto delle prescrizioni del luogo di realizzazione da un pubblico ufficiale rogatore competente per tale territorio – deve essere riconosciuto in tutta la Svizzera, ossia da ogni Cantone, secondo il principio del locus regit actum (SCHMID, pag. 62 segg.; cfr. anche RUF, n. marg. 541; MARTI, pag. 48). Il Cantone a cui è presentato per riconoscimento un atto pubblico redatto in un altro Cantone può richiedere all’autorità competente del Cantone di realizzazione di certificare la competenza del pubblico ufficiale rogatore e il rispetto delle prescrizioni procedurali determinanti (SCHMID, pag. 65; RUF, n. marg. 531; CARLEN, pag. 70).
Per la dottrina e la giurisprudenza è indiscusso che ai negozi giuridici non inerenti diritti immobiliari si applica il principio della libera scelta del luogo di stipulazione e di quello, a esso connesso, della libera circolazione degli atti pubblici; si tratta di negozi che non riguardano direttamente i diritti reali immobiliari, quali la realizzazione di una fondazione, di una convenzione matrimoniale, di una disposizione in caso di morte,