Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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− Se una menomazione fisica di una delle parti impedisce la normale celebrazione della procedura principale, ad esempio se la parte è cieca, sorda o sordomuta, in virtù del diritto federale la procedura va espletata così da garantire che la parte possa comprendere correttamente il contenuto dell’atto e approvarlo inequivocabilmente; a questo scopo la normativa cantonale sugli atti pubblici prevede regolarmente le cosiddette procedure «straordinarie» (SCHMID, pag. 52).

− La formula di chiusura indica quali formalità della procedura di documentazione sono state osservate e illustra lo svolgimento della procedura principale; come da articolo 9 capoverso 1 CC, i fatti attestati dalla formula di chiusura fanno piena prova, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto (RUF, n. marg. 1620). L’articolo 500 capoverso 3 CC richiede soltanto che l’atto sia datato e firmato dal pubblico ufficiale rogatore. In base a questa norma, il concetto di atto pubblico secondo il diritto federale non prevede una formula di chiusura o l’apposizione dei timbri all’atto; sono sufficienti la data e la firma del pubblico ufficiale rogatore (HUBER, pag. 247; MOOSER,

n. marg. 557).

Art. 55j Unitarietà dell’atto

Il principio dell’unitarietà dell’atto (unitas actus), un requisito minimo del diritto federale (MOOSER, n. marg. 604 e rinvii), è funzionale da un lato all’esatta presa di conoscenza del contenuto dell’atto originale ad opera delle parti, dall’altro alla convinzione del pubblico ufficiale rogatore che il contenuto dell’atto corrisponde davvero alla volontà delle parti (RUF, n. marg. 1475). Il principio dell’unitarietà vale solo per la procedura principale, cioè per la procedura di documentazione (BRÜCKNER, n. marg. 17, 2047). Protegge le parti all’atto e non è quindi applicabile se queste non devono intervenire nella procedura principale, segnatamente nel caso di attestazioni notarili, cioè di procedure e fatti (MARTI, pag. 78, 106, 123).

Sono tre gli elementi determinanti (cfr. RUF, n. marg. 1476 segg.):

− L’unitarietà del luogo richiede che tutte le parti coinvolte - ovvero le parti all’atto, il pubblico ufficiale rogatore ed eventuali ausiliari - siano presenti nel medesimo luogo durante la procedura principale (cpv. 1). Gli ausiliari sono testimoni, periti e traduttori (MARTI, pag. 66).

In particolare, è necessario che il pubblico ufficiale rogatore sia presente personalmente almeno durante tutta la procedura principale, il fulcro dell’attività documentale vera e propria. Esigere che il pubblico ufficiale rogatore sia presente e partecipi fisicamente è un principio di importanza generale a cui non si può derogare per motivi di certezza del diritto e in ragione delle funzioni attribuite all’atto pubblico dal legislatore, segnatamente la funzione probatoria (Ufficio federale di giustizia, ZBGR/RNRF 64/1983, pag. 346). Secondo il legislatore federale, il pubblico ufficiale rogatore può confermare con sufficiente affidabilità che le parti conoscono il contenuto dell’atto e che vi riconoscono la propria volontà soltanto basandosi sul suo coinvolgimento personale nella procedura principale - cioè in virtù della propria presenza; il contatto diretto tra il pubblico ufficiale rogatore e le parti offre garanzie sufficienti che la volontà delle parti sia stata trasmessa in modo veritiero (SCHMID, pag. 47). Il testo dell’atto pubblico non deve tuttavia essere redatto dal pubblico ufficiale rogatore stesso (CARLEN, pag. 92; HUBER, pag. 238).