Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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dente piuttosto che a un impiegato cantonale. La responsabilità per i danni causati alle parti da un notaio o avvocato nell’esercizio della pubblica attestazione di un contratto, non è quindi retta dall’articolo 398 CO, ma dall’articolo 61 capoverso 1 CO, secondo cui la Confederazione e i Cantoni possono derogare alle disposizioni sull’obbligo di risarcimento dei danni cagionati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cfr. art. 41 segg. CO). Tenendo conto della più ampia interpretazione assunta dal concetto di pubblico funzionario e impiegato ai sensi dell’articolo 61 CO, l’ufficiale rogatore rientra in questa categoria anche se con lo Stato non è in un rapporto di servizio retto dal diritto pubblico, ma svolge l’attività come libero professionista. Non esistono prescrizioni federali per quanto riguarda la responsabilità dei notai a proposito dei danni causati con la celebrazione di un atto pubblico. Se il Cantone in questione non ha disciplinato tale responsabilità, in virtù dell’articolo 61 capoverso 1 CO, si applicano le prescrizioni dell’articolo 41 segg. CO indipendentemente dal fatto che si tratti di un funzionario pubblico o di un ufficiale rogatore indipendente (DTF 90 II 277 seg. consid. 1).
− Indipendentemente dalla responsabilità patrimoniale e penale o in aggiunta a essa, il pubblico ufficiale rogatore sottostà al diritto disciplinare cantonale (CARLEN, pagg. 44, 48, 145 seg.). Il diritto disciplinare ha lo scopo di garantire, nell’ambito del diritto notarile, il corretto funzionamento della celebrazione degli atti pubblici e il mantenimento della fiducia che il pubblico ripone nella figura del notaio (RUF, n. marg. 1119). Nella maggior parte dei Cantoni le sanzioni disciplinari sono – in ordine crescente di gravità – l’ammonizione, la multa e la sospensione temporanea e permanente dell’attività notarile d’ufficio o professionale (BRÜCKNER, n. marg. 3565).
− La responsabilità penale è data quando nella celebrazione di un atto pubblico il pubblico ufficiale rogatore si è reso colpevole di falsità in atti secondo l’articolo 317 CP.
Art. 55b Formazione dei pubblici ufficiali rogatori
L’abilitazione all’esercizio dell’attività di pubblico ufficiale rogatore è disciplinata a livello cantonale; i Cantoni sono per lo più liberi di definire le relative disposizioni (DTF in ZBGR 81/2000, pag. 75 consid. 4). Tuttavia, se l’obbligo di informare sul diritto è un requisito minimo prescritto dal diritto federale (art. 55e AP tit. fin. CC), in virtù del diritto federale il pubblico ufficiale rogatore deve assolutamente possedere le conoscenze specifiche necessarie per la realizzazione degli atti pubblici riconosciuti dal diritto svizzero (BRÜCKNER, n. marg. 3448) e per adempiere l’obbligo di fornire informazioni giuridiche (SCHMID, pag. 46; MOOSER, n. marg. 62); sia nel notariato pubblico sia in quello privato (cfr. MOOSER, n. marg. 62) la celebrazione degli atti pubblici si trasforma in una farsa se il pubblico ufficiale rogatore non dispone di adeguate conoscenze (MARTI, pag. 35 nota 11).
La legge del Cantone di Berna del 22 novembre 2005 sul notariato (LN) richiede, oltre a una formazione pratica nel Cantone (art. 5 cpv. 2 lett. b LN), una laurea o un master in giurisprudenza di un’università svizzera o un titolo di studio equivalente di uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato accordi di riconoscimento dei titoli di studio e di reciprocità per l’ammissione all’esame di notariato (art. 5 cpv. 2 lett. a LN). I requisiti minimi del diritto federale non prevedono invece alcuna formazione scientifica.