Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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ufficiale rogatore deve trascurare il proprio interesse personale (RUF, n. marg. 721). L’obbligo di ricusazione è un vincolo imperativo per il pubblico ufficiale rogatore, da cui non può essere esentato (RUF, n. marg. 737).
Anche se l’obbligo di ricusazione nel caso del coinvolgimento personale del pubblico ufficiale rogatore o di una persona a lui vicina deriva dal diritto federale (SCHMID, pag. 43; MARTI, pag. 21), i singoli motivi di ricusazione sono disciplinati dal diritto cantonale (MOOSER, n. marg. 156). Nel caso delle procedure di documentazione rette dal diritto federale gli obblighi di ricusazione sono sanciti dall’articolo 503 CC.
In genere sono rilevanti i seguenti motivi: il coinvolgimento formale del pubblico ufficiale rogatore, che è dato quando partecipa alla procedura di documentazione in qualità di parte (cfr. CARLEN, pag. 117; RUF, n. marg. 755); il coinvolgimento materiale del pubblico ufficiale rogatore, data quando è coinvolto nell’oggetto dell’atto pubblico in quanto acquisisce, cede o garantisce dei diritti (cfr. CARLEN, pag. 117; RUF,
n. marg. 759). Inoltre, il pubblico ufficiale rogatore è escluso se nella celebrazione dell’atto pubblico sono coinvolte persone fisiche, società commerciali o persone giuridiche a lui vicine (cfr. MARTI, pag. 59; CARLEN, pag. 117 segg.). Nel caso dell’attestazione notarile i motivi di ricusazione sono in genere più limitati che per la celebrazione di una dichiarazione di volontà (MOOSER, n. marg. 706 e rinvii).
In linea di principio, la violazione dell’imparzialità e dell’obbligo di ricusazione non invalida la realizzazione dell’atto pubblico (MOOSER, n. marg. 244, 681). I Cantoni possono disciplinare le conseguenze della violazione di tali obblighi con prescrizioni d’ordine e – p. es. nel caso del coinvolgimento del pubblico ufficiale rogatore stesso
– con prescrizioni di validità; per il pubblico ufficiale rogatore possono esserci conseguenze soprattutto sul piano disciplinare e patrimoniale (MOOSER, n. marg. 167, 244).
Art. 55g Obbligo di verità
L’obbligo di verità nella celebrazione degli atti pubblici e la funzione probatoria dell’atto pubblico sono strettamente connessi. È infatti l’obbligo di verità per i pubblici ufficiali rogatori, la cui violazione è punibile penalmente, che giustifica la forza probatoria privilegiata riconosciuta all’atto pubblico secondo l’articolo 9 CC. Poiché la funzione probatoria dell’atto pubblico e le sanzioni penali legate alla violazione dell’obbligo di verità sono disciplinate dal diritto federale, anche l’obbligo di verità nella celebrazione degli atti pubblici deve necessariamente essere un principio del diritto federale (HUBER, pag. 239; cfr. anche DTF 118 II 34 consid. 3d).
L’obbligo di verità secondo il capoverso 1 richiede in sostanza che il pubblico ufficiale rogatore da una parte percepisca i fatti con i sensi, in particolare con la vista e l’udito, e che dall’altra non proceda nell’atto pubblico a constatazioni che sa essere false (cfr. CARLEN, pag. 120 seg.; SCHMID, pag. 44). Il pubblico ufficiale rogatore può certificare solo i fatti che ha personalmente constatato, tanto più che la forza probatoria di cui all’articolo 9 capoverso 1 CC è limitata a ciò che il pubblico ufficiale rogatore può certificare in maniera attendibile sulla base della propria percezione (DTF 110 II 3 consid. 3a). Non è tuttavia necessario che il pubblico ufficiale rogatore consti «direttamente» i fatti attestati; può ad esempio certificare una nascita senza avervi assistito, facendo affidamento sulle indicazioni della persona che la annuncia (DTF in ZBGR/RNRF 33/1952, pag. 78 seg.).