Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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normativa proposta con l’articolo 55r AP tit. fin. CC lascia materialmente immutata tale disposizione e rende più esplicita la normativa in vigore. Il Consiglio federale ha inoltre il compito di emanare un’ordinanza sugli emolumenti (art. 55s cpv. 2 AP tit. fin. CC). Infine, all’Ufficio federale di giustizia è assegnato il compito di definire le direttive tecniche e organizzative, nonché il modello di dati (art. 55p cpv. 3 AP tit. fin. CC). Tenendo presente la specificità della materia è opportuno delegare le competenze legislative per questo tipo di regolamentazione dettagliata a un ufficio federale.