Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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rale di giustizia allestisce e gestisce un sistema per la tenuta di un registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55p cpv. 1 AP tit. fin. CC). Trattandosi di un compito estremamente tecnico, per cui sono necessarie conoscenze specifiche, la Confederazione non dovrebbe precludersi la possibilità di mettere a concorso questo compito e di affidarlo a un’organizzazione esterna all’Amministrazione federale centrale (art. 55p cpv. 2 AP tit. fin. CC). Poiché questo compito non può essere adempiuto senza la collaborazione dei Cantoni, le disposizioni legali in materia vanno emanate solo previa consultazione di questi ultimi. L’articolo 55p capoverso 3 AP tit. fin. CC esplicita questo concetto assegnando due compiti all’Ufficio federale di giustizia: il coordinamento del processo decisionale e la definizione, previo parere dei Cantoni, delle direttive tecniche e organizzative, nonché del modello di dati.

Art. 55q Custodia e iscrizione

Dal punto di vista procedurale, l’obbligo di custodia degli atti è parte della procedura di documentazione posteriore (MARTI, pag. 152). Il pubblico ufficiale rogatore ha il dovere di custodire gli atti a tempo indeterminato e di documentare costantemente la sua attività. Ha inoltre l’obbligo di tenere un registro notarile con carattere di diario o libro giornale che, in virtù della legislazione federale, deve fornire informazioni su tutti i negozi stipulati (BRÜCKNER, n. marg. 1458 segg.; MOOSER, n. marg. 265 segg.). Per i Cantoni che desiderano introdurre sia la comunicazione elettronica sia gli atti pubblici in forma elettronica, la Confederazione prevederà una forma di custodia anche per questo tipo di atto. Il sistema dovrà essere organizzato in modo che tutti gli atti pubblici in forma elettronica possano esservi salvati, si tratterà quindi di una banca dati degli atti in forma elettronica. Gli atti salvati nella banca dati dovranno soddisfare i requisiti tecnici illustrati nel commento all’articolo 55r AP tit. fin. CC. Le caratteristiche proprie dei documenti elettronici rendono più indicata la custodia degli atti pubblici in forma elettronica che non presso il pubblico ufficiale rogatore per i motivi illustrati qui di seguito.

La tenuta informatizzata decentrale del registro fondiario di cui all’articolo 949a capoverso 1 CC ha generato strutture eterogenee senza dare buoni risultati. Per la banca dati degli atti in forma elettronica va quindi preferita una soluzione centralizzata a livello federale. I crescenti scambi impongono il coordinamento anche delle modifiche tecniche più piccole, ad esempio per quanto riguarda le procedure di trasmissione, e un’implementazione tecnica uniforme eliminerebbe quest’esigenza di coordinamento. Dal momento che i Cantoni non devono creare e gestire la banca dati degli atti in forma elettronica – compito che viene assunto dalla Confederazione –, non devono implementare procedure lunghe e costose per verificare il rispetto dei criteri federali. Per le autorità che, in ragione della libera circolazione intercantonale degli atti pubblici in forma elettronica (art. 55l AP tit. fin. CC), desiderano visionare i documenti è molto più efficiente rivolgersi a un servizio centralizzato. La soluzione centralizzata comporta un’ulteriore semplificazione: per chiarire se un atto pubblico elettronico che si trova in circolazione è stato modificato, è possibile confrontarlo con l’esemplare di riferimento in qualsiasi momento, centralmente e secondo standard omogenei.

Mentre è semplice distinguere un atto fotocopiato da un originale cartaceo, lo stesso non si può dire per i documenti in forma elettronica: la firma elettronica impedisce o permette di dimostrare in modo attendibile una modifica del testo successiva alla redazione originale, ma non impedisce la copia dell’atto. I documenti in forma elettronica possono pertanto essere replicati ogni qualvolta lo si desideri, senza che sia possibile identificare il documento originale e quante copie siano state prodotte. Come già menzionato (cfr. commento all’art. 55r AP tit. fin. CC), la sicurezza della firma e-