Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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− L’unitarietà del tempo prevede da un lato che le parti all’atto, il pubblico ufficiale rogatore e, se necessario, gli ausiliari siano presenti «durante tutta la procedura principale» nel luogo di celebrazione dell’atto (cpv. 1), dall’altro che la procedura principale sia condotta «senza sostanziali interruzioni» (cpv. 2; cfr. CARLEN, pag. 98, HUBER, pag. 248). Il fatto che l’atto pubblico sia celebrato senza sostanziali interruzioni è importante per realizzare atti il cui contenuto sia veritiero e chiaro, in quanto garantisce che le parti abbiano una visione d’insieme del contenuto dell’atto (SCHMID, pag. 54). In linea di massima le parti devono rimanere nel luogo di celebrazione dal momento in cui inizia la lettura del contenuto dell’atto a quello in cui viene apposta la firma. Le interruzioni possono essere solo di breve durata e devono essere oggettivamente giustificate. Se la procedura principale è interrotta a lungo, deve essere ripetuta. Giuridicamente non sono considerate interruzioni le attività direttamente connesse alla celebrazione dell’atto, ad esempio la discussione del contenuto dell’atto o la comunicazione delle informazioni giuridiche da parte del pubblico ufficiale rogatore (RUF, n. marg. 1478 segg.).
− L’unitarietà della procedura vieta di iniziare una seconda procedura di documentazione durante la prima. Se il pubblico ufficiale rogatore deve celebrare più atti pubblici nello stesso contesto, gli atti vanno letti e firmati uno dopo l’altro (RUF, n. marg. 1481).
In particolare nel caso del contratto successorio, le parti devono «dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l’atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni» (art. 512 cpv. 2 CC). Alla luce di questa situazione, non è chiaro se nel caso di negozi giuridici costituiti da due o più parti la celebrazione unitaria dell’atto pubblico possa essere limitata alle singole parti contrattuali, con una «celebrazione separata» dell’atto, o se sia necessario un atto unico per tutte. Il Tribunale federale ha lasciato in sospeso la questione della validità civile di un contratto d’acquisto di un fondo le cui parti contrattuali non siano apparse contemporaneamente davanti al pubblico ufficiale rogatore, e definito non arbitraria un’interpretazione della legge sul notariato vallesana che richiedeva la firma contemporanea di una parte e del pubblico ufficiale rogatore (DTF in ZBGR/RNRF 61/1980, pag. 249 segg.). D’altro canto ha stabilito che il pubblico ufficiale rogatore non deve semplicemente documentare pubblicamente la dichiarazione di volontà delle parti, ma il contratto come tale non essendo un contratto con la forma dell’atto pubblico un semplice verbale delle dichiarazioni fatte (DTF in ZBGR/RNRF 33/1952, pag. 79).
Una celebrazione separata dell’atto può ad esempio consentire a tutte le parti coinvolte di apparire personalmente davanti al pubblico ufficiale rogatore e di rinunciare a farsi rappresentare da un sostituto (BRÜCKNER, n. marg. 2065). Secondo l’avamprogetto sarà quindi permesso limitare la celebrazione unitaria dell’atto pubblico - fatte salve norme particolari del diritto federale - alle singole parti (cpv. 3). Poiché la celebrazione separata dell’atto rende difficile rettificare l’atto e crea una condizione di incertezza, il pubblico ufficiale rogatore deve accogliere una richiesta in questo senso solo per motivi importanti (BRÜCKNER, n. marg. 2064).
Art. 55k Applicazione della procedura federale invece che cantonale
Una procedura di documentazione cantonale che soddisfi i requisiti federali minimi non si differenzia molto dalla procedura federale per le disposizioni a causa di morte (art. 499 segg., 512 CC); pertanto sarebbe contrario al senso dell’atto pubblico, in quanto istituto che aumenta la certezza del diritto, se un giudice dovesse dedurre la nullità di forma a causa dell’applicazione della procedura federale invece che canto-