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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 37 pagine

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Allegato 6 (artt. 12, 13, 14 e 14b)

Requisiti per la caratterizzazione e l’informazione dei medicamenti veterinari

1 Raccomandazioni generali

1.1 Le bozze dei testi devono essere presentate a Swissmedic in una delle tre

lingue ufficiali. Le richieste di cambiamento devono essere pertinentemente caratterizzate e provviste di referenze. Per i medicamenti con diverse forme di somministrazione si possono redigere testi collettivi, purché sia garantita la chiarezza dell’informazione.

1.2 La versione definitiva del foglietto illustrativo deve essere presentata a

Swissmedic nelle seguenti lingue:

a. per i medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione: in tedesco e in francese;

b. per i medicamenti non soggetti all’obbligo di prescrizione: nelle tre lingue ufficiali.

La grandezza dei caratteri dell’informazione destinata ai pazienti non deve essere inferiore a 7 punti.

1.3 La rubrica 4.11 dell’informazione professionale e la rubrica 10 del foglietto

illustrativo devono essere indicate solamente sui medicamenti destinati all’utilizzazione su animali da reddito.

1.4 Swissmedic può consentire che singole rubriche siano omesse se non è ne-

cessario fornire dati in merito.

1.5 L’avvertenza obbligatoria prescritta da Swissmedic in virtù degli articoli 17b

capoverso 5, 17c capoverso 3 e 17d capoverso 3 dell’ordinanza del 22 giugno 200619 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM) deve essere inserita sempre prima della rubrica 1 dell’informazione professionale e del foglietto illustrativo.

2 Dichiarazione dei principi attivi e delle sostanze ausiliarie farmaceutiche

19 RS 812.212.23