Progetto

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 37 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Titolo prima dell’art. 22a

Sezione 5a: Variazioni ai sensi degli articoli 2124 OM8

Art. 22a Classificazione delle variazioni

La descrizione delle singole variazioni e la loro assegnazione alle diverse categorie ai sensi degli articoli 21–24 OM con informazioni sull’impostazione delle procedure sono disciplinate dall’allegato 7.

Art. 22b Domande collettive

1Le variazioni ai sensi degli articoli 21, 22 o 23 OM possono essere raggruppate e inoltrate come domanda collettiva, a condizione che si tratti della stessa variazione per più medicamenti e che venga presentata per tutti la stessa identica documentazione.

2Le domande collettive che comportano le variazioni dell’informazione professionale ai sensi dell’allegato 4 numero 3 rubriche 416 o, per i medicamenti veterinari, dell’allegato 6 rubriche 46, sono ammesse soltanto se si tratta di testi collettivi di cui al capoverso 4.

3Se in virtù dell’articolo 13 capoverso 3 non è richiesta un’informazione professionale, si applicano i requisiti di cui al capoverso 2 per le variazioni nelle rubriche corrispondenti del foglietto illustrativo.

4Sono considerati collettivi i testi per i quali sussiste un’informazione professionale comune per diverse forme di somministrazione dello stesso principio attivo o, se questa non è disponibile, un foglietto illustrativo comune.

Art. 22c Domande multiple

1Variazioni diverse che interessano lo stesso medicamento possono essere raggruppate e inoltrate come domanda multipla.

2Tutte le variazioni saranno valutate contemporaneamente.

3Se per valutare le diverse variazioni sono previste scadenze diverse, si applica quella più lunga per la valutazione della domanda multipla.

Art. 23b

Abrogato

Art. 23c Disposizione transitoria relativa alla modifica del [data dell’entrata

in vigore]

1Le modifiche dei testi sui contenitori e sulle confezioni, nonché nell’informazione professionale e nel foglietto illustrativo in conformità con i nuovi requisiti del [data

8 RS 812.212.21