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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 37 pagine

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Allegato 5.2 (art. 14)

Requisiti per l’informazione destinata ai pazienti dei medicamenti omeopatici e antroposofici

N. 1, cpv. 7

1 Raccomandazioni generali

7L’avvertenza obbligatoria prescritta da Swissmedic in virtù dell’articolo 17b capoverso 5, 17c capoverso 3 e 17d capoverso 3 OOSM16 deve essere inserita prima del numero 3 rubrica 1.

N. 2

2 Pubblicazione

I testi devono essere pubblicati nella forma prescritta da Swissmedic.

N. 3 rubriche 2b, 3, 5, 6, 8, 10 e 11

3 Requisiti

Successione Titolo/testo fisso

2b. «Medicamento omeopatico (medicamento omeopatico-spagirico, medicamento spagirico)» oppure «Medicamento antroposofico» oppure «Medicamento basato sulla conoscenza antroposofica» oppure «Medicamento biochimico secondo il Dott. Schüssler»

La menzione 2b è facoltativa se è già una componente di 2a

3. «Quando si usa …?»

Per i medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione:

«Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici, … può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di/per …». «Secondo il principio terapeutico della spagirica, … può essere usato su

16 RS 812.212.23