Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
qualitativi saranno pubblicati, rendendo superflua la salvaguardia dell’anonimato negli scambi di informazioni con i Cantoni.
Il capoverso 5 è stato ripreso senza modifiche.
Ripercussioni: viene chiarito l’aspetto della gestione dei vari compiti. Il coordinamento tra Confederazione e Cantoni viene così rafforzato, in particolare nell’ambito della vigilanza.
Art. 6 Equilibrio tariffale
Disposizione attuale: articolo 10 capoverso 1 vOITRV
Il capoverso 1 dell’articolo 10 vOITRV viene ripreso con alcuni adeguamenti linguistici e suddiviso in due capoversi.
Si rinuncia alla ripresa del capoverso 2 vOITRV sulle agevolazioni tariffali offerte agli indigeni, poiché da alcuni anni la Confederazione non partecipa più a queste iniziative e non prevede di farlo in futuro. Una possibilità che rimane aperta è quella delle tariffe per indigeni ancora esistenti in virtù dell’articolo 28 capoverso 4 LTV, finanziate unicamente dai Cantoni.
Sezione 2: Condizioni d’indennità
Art. 7
Disposizione attuale: articolo 6 vOITRV
Il capoverso 1 viene modificato come segue:
Lettera a (funzione di collegamento): nella lettera a del capoverso 1 viene precisato che per poter beneficiare delle indennità della Confederazione le linee del TRV devono servire al collegamento di base secondo l’articolo 5 capoverso 3 OTV. Conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTV, il traffico locale quindi continua a non essere indennizzato dalla Confederazione. Inoltre, alla formulazione di questa lettera viene aggiunto il contenuto della lettera d vOITRV («per tutto l’anno»).
La lettera b vOITRV (servizio multiplo / collegamento doppio): attualmente, secondo l’articolo 6
vOITRV, una determinata linea è ordinata anche dalla Confederazione solo se «non serve località o parti di località già ben collegate (servizio multiplo), a meno che rappresenti un importante collegamento complementare». Questa disposizione è sempre più difficile da attuare nella pratica. Soprattutto negli agglomerati, spesso non è chiaro quali linee svolgano una funzione di collegamento di base e quali rappresentino casi di servizio multiplo. Sorgono degli interrogativi anche in merito alle offerte di densificazione (p. es. la linea S20 della rete suburbana di Zurigo, un’offerta che non collega nuove località ma che è ordinata autonomamente). In generale si pone anche la questione del perché non dovrebbe essere possibile ordinare offerte con livelli sufficienti di domanda e redditività anche se le linee in questione servono solo località già collegate. Il presupposto del servizio multiplo viene pertanto abolito, come già previsto nel messaggio concernente la modifica della LTV (riforma del TRV)20.
Ripercussioni: semplificazione della procedura, in alcuni casi la Confederazione parteciperà all’indennità di linee complementari.
20 21.039 | Legge federale sul trasporto di viaggiatori. Modifica | Oggetto | Il Parlamento svizzero 11/39 BAV-D-0A8A3401/176