Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Capitolo 3: Offerte di importanza nazionale, ulteriori offerte, miglioramenti dell’offerta e agevolazioni tariffali

Art. 44 Offerte di importanza nazionale

In questo articolo viene ora fissato esplicitamente che in virtù dell’articolo 28 capoverso 3 LTV la Confederazione può ordinare offerte di importanza nazionale autonomamente, senza la partecipazione dei Cantoni. Mentre l’ordinazione di offerte di trasporto da parte della sola Confederazione continua a non essere prevista, o a essere limitata a casi eccezionali temporanei (si pensi al campionato europeo di calcio 2008), in futuro la Confederazione deve poter indennizzare integralmente, attingendo al credito per il TRV, le prestazioni delle organizzazioni incaricate (gestori del sistema) di cui alla nuova

OCTSE22 come pure i compiti di coordinamento, ad esempio nel quadro della nuova legge sul CO per

2 gli autobus elettrici.

Ripercussioni: nuova base giuridica per le ordinazioni della Confederazione senza la partecipazione dei Cantoni.

Art. 45 Coordinamento

Ripreso senza modifiche dall’articolo 30 vOITRV.

Art. 46 Agevolazioni tariffali

Ripreso dall’articolo 30 vOITRV, con integrazione del rimando all’articolo 28 capoverso 4 LTV.

Art. 47 Comunità tariffarie

Disposizione attuale: articolo 32 vOITRV

Viene precisato che nella ripartizione delle entrate nelle comunità tariffarie si deve tenere conto anche della struttura dei titoli di trasporto per linea, come già avviene per una chiara maggioranza delle comunità tariffarie. Soltanto se la struttura dei titoli di trasporto viene rilevata e rientra nella ripartizione delle entrate si garantisce che le diverse quote di titoli di trasporto con ricavi elevati per viaggiatori/chilometro e di quelli con ricavi contenuti siano prese in considerazione in modo adeguato e che sia quindi rispettato il principio di causalità. Di norma, la struttura dei titoli di trasporto non viene più rilevata annualmente, bensì ogni quattro–cinque anni, e tale prassi può essere mantenuta anche con la nuova disposizione. Un rilevamento più frequente produrrebbe ben pochi risultati aggiuntivi rilevanti, in compenso aggraverebbe notevolmente l’onere per le IT e le comunità tariffarie.

Non avendo più alcuna rilevanza pratica, le vigenti disposizioni delle lettere b e c non vengono riprese. In compenso, la nuova lettera b stabilisce che il livello di ricavo di una comunità tariffaria può essere inferiore al massimo del 20 per cento al livello di ricavo del trasporto diretto nazionale. Per eseguire un confronto tra i livelli di ricavo, avvalendosi di supporto esterno l’UFT ha sviluppato un modello che ha introdotto nel 202223.

Ripercussioni: l’esecuzione di studi sulla struttura dei titoli di trasporto diviene obbligatoria in tutte le comunità tariffarie e di trasporto.

22 In consultazione dal 23.3.2023 al 10.6.2023: Procedure di consultazione in corso

23 Comunicazione «Nuovo modello Indennizzo del livello dei prezzi delle comunità» del 16.11.2022 24/39 BAV-D-0A8A3401/176