Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

convenzioni si possono concludere anche in questi casi eccezionali, benché non vi sia alcun obbligo in tal senso.

Per formulare nello specifico la norma afferente a questi casi particolari si è tenuto conto di considerazioni di ordine economico e pratico: da un lato, gli oneri non trascurabili connessi alla conclusione di una convenzione sugli obiettivi devono essere proporzionali ai benefici attesi, dall’altro, le eccezioni devono essere chiare e di facile applicazione.

Il nuovo articolo 25 lettera a prevede un’eccezione per impianti a fune e battelli, due settori che rivestono un’importanza marginale per quanto riguarda il volume di indennità nel contesto del TRV e per i quali sono disponibili meno dati o indicatori per la definizione degli obiettivi; in particolare, non vi è uno strumento che consenta un confronto sistematico dei costi (analisi comparativa). Inoltre, nella pratica e/o nella legge gli impianti a fune e la navigazione sono trattati in modo diverso da ferrovia e autobus anche in altri contesti.

La lettera b stabilisce un’eccezione per le offerte transfrontaliere, poiché in alcuni casi tali linee possono riguardare anche committenti esteri, che non possono essere obbligati a concludere una convenzione sugli obiettivi.

La lettera c parte dal presupposto che in molti casi per le IT con un volume di indennità poco significativo nel TRV l’onere legato alla conclusione di una convenzione sugli obiettivi non si ripaga (clausola bagatella per analogia con altri settori, p. es. il diritto in materia di acquisti pubblici). Il valore soglia è stato fissato sulla base di una stima dei costi (spese per committenti e IT) sostenuti per concludere una convenzione sugli obiettivi e dei relativi vantaggi (p. es. aumento della qualità, riduzione dei costi ecc.). Il riferimento all’IT considerata nel suo complesso consente un’applicazione semplice e chiara.

Lettera d: si possono immaginare anche altri casi particolari, ad esempio le IT o le offerte con modalità di finanziamento particolari (tra l’altro nel settore della comunità di trasporti zurighese [ZVV] in cui vengono finanziate le spese). Sono inoltre ipotizzabili eccezioni temporanee per consentire maggiore flessibilità nell’attuazione pratica dell’obbligo di concludere convenzioni sugli obiettivi. Inoltre, la conclusione di convenzioni sugli obiettivi non è obbligatoria per le linee per le quali si prevede una messa a concorso. La presente lettera d copre anche questi ulteriori casi eccezionali.

Ripercussioni: vengono definite le eccezioni menzionate nella nuova LTV. In questo modo si garantisce la proporzionalità di queste prescrizioni.

Art. 26 Convenzione sugli obiettivi dopo una messa a concorso

Disposizione attuale: articolo 27m vOITRV

Per motivi di semplificazione si rinuncia allo strumento della convenzione in materia di aggiudicazione; dopo una messa a concorso i committenti stipulano ora con l’IT una convenzione sugli obiettivi, pertanto il termine «convenzione in materia di aggiudicazione» viene sostituito con «convenzione sugli obiettivi». Per il resto, il contenuto delle disposizioni viene ripreso senza modifiche. L’articolo 27m capoverso 1 vOITRV può essere soppresso senza sostituzione, in quanto la relativa norma si ritrova già nell’articolo 32k LTV.

Capoverso 1: viene precisato che le disposizioni dell’articolo 26 si applicano solo alle convenzioni sugli obiettivi concluse in seguito a una messa a concorso.

Capoverso 2: analogamente agli articoli 15 e 19, si precisa che può trattarsi di un’offerta al netto o al lordo.

Capoverso 3: ripreso senza modifiche.

17/39 BAV-D-0A8A3401/176