Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

plificazione della sua attuazione. La definizione attuale parla infatti di «zone edificabili adiacenti secondo la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, comprese le zone di protezione delle acque, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti culturali». Nell’attuazione pratica, fino ad oggi, queste indicazioni hanno suscitato ripetute richieste di chiarimento. La lettera a stabilisce ora che sono considerate località gli agglomerati in cui tutto l’anno almeno 100 abitanti risiedono in un raggio di massimo 1,5 km. Tale distanza di 1,5 km trova oggi applicazione all’articolo 3 vOITRV, il quale indica (secondo periodo) che «una linea serve al collegamento capillare se prevede brevi distanze tra le fermate e se le fermate non distano di regola più di 1,5 km dal punto di raccordo più vicino con il resto della rete dei trasporti pubblici». L’affermazione «non distano di regola più di 1,5 km» è stata sostituita con «in un raggio di massimo 1,5 km», lasciando quindi meno libertà interpretativa.

Capoverso 3: attualmente il concetto di collegamento di base è menzionato nell’articolo 4 vOITRV,

senza alcuna precisazione. Questa lacuna viene ora colmata nell’articolo in esame. In linea di principio si può dire che le linee che servono al collegamento di base fanno parte del TRV o del traffico a lunga distanza.

Capoverso 4: attualmente il collegamento capillare è definito nell’articolo 3 vOITRV. La definizione viene ripresa per analogia nell’OTV, semplificandola facendo riferimento al collegamento di base e introducendo quindi una delimitazione rispetto a quanto appena definito. Le linee che servono al collegamento capillare rappresentano in genere servizi del traffico locale.

Ripercussioni: nessuna.

Art. 12 Domanda di concessione

Capoverso 1: si aggiorna formalmente il rimando all’OITRV, per effetto della sua revisione totale.

Capoverso 4: ora in riferimento al concetto di messa a concorso si aggiunge un rimando, per scopi di precisazione, all’articolo 32 LTV. Inoltre, l’espressione «offerta economicamente più favorevole» viene sostituita con «offerta più vantaggiosa», un termine ripreso dal nuovo tenore dell’articolo 32g LTV. In quanto autorità di concessione, la Confederazione può esigere documenti supplementari. Per questo motivo il soggetto del periodo non sono più «i committenti» ma «la Confederazione».

Ripercussioni: aumento della precisione.

Art. 15 Durata della concessione

Capoverso 1: per semplificare la procedura è opportuno armonizzare la durata delle concessioni e quella delle convenzioni sugli obiettivi. Le concessioni saranno rilasciate e rinnovate come regola generale per 12 anni, il che corrisponde a due convenzioni sugli obiettivi della durata di sei anni o tre convenzioni quadriennali.

Capoverso 2 lettera d: anche se i casi elencati al capoverso 2 sono esemplificativi («in particolare se») e quindi l’enumerazione non è esaustiva, è opportuno aggiungere un ulteriore elemento, con rispettivo adeguamento linguistico, per tenere conto della frequenza con cui si verifica il caso descritto. Scopo della disposizione è armonizzare la durata delle concessioni per linea all’interno di un’impresa. Ciò semplifica lo sviluppo di convenzioni sugli obiettivi nel TRV e, come effetto collaterale, può ridurre gli oneri amministrativi. L’«oppure» della lettera b viene ora riportato anche nella lettera c, essendo stata aggiunta la lettera d.

Ripercussioni: semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.

35/39 BAV-D-0A8A3401/176