Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri), la Svizzera è tenuta ad adottare le disposizioni rivedute se le basi legali non sono già congruenti con quelle dell’UE. Il punto verte sulla possibilità di portare a bordo la bicicletta nel traffico ferroviario internazionale a lunga distanza. L’OTV contiene ora un riferimento alla direttiva UE.

3 Commento alle singole modifiche dell’ordinanza

3.1 Ordinanza del xx.yyyy 202417 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Revisione totale dell’OITRV

L’OITRV viene sottoposta a revisione totale. Allo stesso tempo viene abrogata l’attuale OCIC. Le disposizioni che continuano a essere pertinenti dal punto di vista dei contenuti sono riprese nell’OITRV riveduta oppure trasposte nell’OCPF se riguardano esclusivamente il comparto infrastrutturale dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria. L’integrazione dell’OCIC nell’OITRV comporta un’estensione del campo d’applicazione di quest’ultima; di conseguenza, nel titolo dell’atto viene inserito il concetto di «presentazione dei conti». Viene mantenuta l’abbreviazione «OITRV». Per distinguere la versione attuale dell’ordinanza da quella riveduta, nell’intero rapporto vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- vOITRV: OITRV dell’11 novembre 2009, versione «vigente»;

- OITRV: «nuovo» testo rivisto.

Nuova struttura dell’OITRV per ricalcare le fasi della procedura di ordinazione

La struttura dell’OITRV segue la sequenza delle fasi della procedura di ordinazione nel TRV. Dopo i principi generali vengono esposte le disposizioni relative alla messa a concorso e alle convenzioni sugli obiettivi, che precedono la procedura di ordinazione vera e propria. Dopo la procedura di ordinazione si trovano le disposizioni relative alle indennità per ulteriori offerte in virtù dell’articolo 28 capoversi 3 e 4 LTV nonché agli aiuti finanziari (fideiussioni, contributi per innovazioni) e infine le disposizioni relative alla presentazione dei conti e al conto annuale. Viene inserito un nuovo allegato, in cui si riporta la struttura di calcolo delle offerte e dei consuntivi della piattaforma di dati dell’UFT in fase di realizzazione.

Campo d’applicazione della vigente OCIC

In virtù dell’articolo 1 capoverso 3 OCIC, i Cantoni e i Comuni possono dichiarare singole disposizioni dell’OCIC vincolanti anche per le offerte delle altre prestazioni ordinate. Ora, sulla base dell’OITRV, questa possibilità non è più esplicita. Cantoni e Comuni possono tuttavia rinviare all’OITRV nelle proprie disposizioni di legge.

Gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1 OCIC si applicano a tutte le IT titolari di una concessione ai sensi dell’articolo 6 LTV o dell’articolo 5 della legge del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie (Lferr). Nello specifico, ciò riguarda l’allestimento e la presentazione di una relazione sulla gestione delle IT nonché il fatto che il conto annuale deve fornire un quadro corrispondente all’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa («true and fair view»). Per contro, l’OITRV si applica esclusivamente alle IT che ricevono indennità o aiuti finanziari per il TRV, l’OCPF ai gestori dell’infrastruttura con i quali la Confederazione stipula una convenzione sulle prestazioni. In questo modo, in futuro le disposizioni dell’OCIC integrate nell’OITRV non avranno più carattere obbligatorio per le IT che non ricevono indennità ai sensi della LTV o della Lferr.

17RS 745.16

18 RS 742.101

6/39 BAV-D-0A8A3401/176