Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Ripercussioni: nessuna.
Art. 56a Piattaforma comune di distribuzione
L’articolo 17a LTV sancisce la realizzazione di una piattaforma comune di distribuzione per i TP.
Capoverso 1: le IT ricevono ora l’incarico di gestire e sviluppare ulteriormente una piattaforma comune di distribuzione. Un’infrastruttura simile esiste già: si tratta della piattaforma NOVA, gestita dal settore dei TP per garantire il trasporto diretto al quale l’ente pubblico partecipa finanziariamente (anche attraverso le ordinazioni nel TRV).
Capoverso 2: le imprese attive nel trasporto diretto secondo l’articolo 16 LTV devono obbligatoriamente collegarsi alla piattaforma comune di distribuzione. Ad altre imprese titolari di concessione e alle imprese con un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 LTV va concesso il raccordo a condizioni non discriminatorie. La distribuzione dei biglietti è sottoposta alla LCart31. Ciò significa che la distribuzione di titoli di trasporto dei TP deve essere in linea di principio aperta anche a terzi, senza discriminazioni.
Capoverso 3: qui si stabilisce quali gamme di titoli di trasporto devono essere obbligatoriamente offerte sulla piattaforma comune di distribuzione. Si tratta dell’assortimento della gamma di titoli del trasporto diretto nazionale e delle gamme delle comunità regionali. In questo modo si garantisce, tra l’altro, che i principali titoli di trasporto possano essere distribuiti in tutto il Paese dai punti vendita collegati a
NOVA.
Capoverso 4: le imprese dei TP devono mettere a disposizione della piattaforma comune di distribuzione, per tempo e nella forma e nella qualità richieste, tutti i dati tecnici e personali necessari per la distribuzione delle offerte. Si intendono qui tutti i dati di distribuzione rilevanti per garantire il trasporto diretto. I dati servono da una parte a fornire un’offerta completa all’utenza e dall’altra a effettuare il conteggio e il controllo del diritto al trasporto.
L’articolo 17a capoverso 4 LTV stabilisce che le IT disciplinano condizioni non discriminatorie per l’utilizzazione della piattaforma di distribuzione da parte di terzi.
Ripercussioni: nessun nuovo compito per il settore dei TP. Regolamentazione dell’infrastruttura di distribuzione.
Art. 62a Biciclette a bordo nel trasporto ferroviario internazionale
A metà del 2023 entrerà in vigore il nuovo regolamento UE32 che rafforza i diritti dei passeggeri in merito al trasporto di biciclette a bordo dei treni. Mentre l’articolo 5 dell’omologo testo precedente (regolamento CE n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007) prevedeva che le biciclette si potessero portare a bordo del treno solo se il servizio ferroviario non ne risultava pregiudicato, il nuovo regolamento (art. 6) stabilisce che tale possibilità debba essere consentita come principio generale, e che le IT o gli Stati membri debbano adottare misure atte ad agevolarlo.
In virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera è tenuta ad adottare le disposizioni rivedute per il traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza se le nostre basi legali non sono ancora in sintonia con quelle dell’UE. L’attuale articolo 23a LTV contiene una disposizione relativa al trasporto di biciclette, secondo la quale le IT consentono al viaggiatore di portare con sé una bicicletta sul veicolo se il trasporto non ne risulta pregiudicato. Questa norma è quindi conforme al previgente regolamento CE sui diritti dei passeggeri.
31 RS 251
32 Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), GU L 172 del 17.05.21, pag. 1. 37/39 BAV-D-0A8A3401/176