Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
dei ricavi, dei costi e delle indennità sia riportata nella convenzione sugli obiettivi. I piani a medio termine rimangono quindi parte delle offerte per le IT che non stipulano convenzioni sugli obiettivi;
- lettera f vOITRV: soppressione del calcolo dei prezzi delle tracce, poiché ora tale calcolo fa parte del conto di previsione (cfr. all. 1);
- lettera i: ora i rapporti sulla qualità devono essere presentati all’interno dell’offerta;
- le vigenti lettere j e k non vengono riprese, non essendo obbligatorio fornire queste indicazioni in ogni singola offerta e anche perché, se del caso, a norma del capoverso 5 i committenti possono comunque richiedere ulteriori documenti. In questo modo si riduce l’onere per le IT.
L’attuale capoverso 3bisnon viene ripreso. La differenziazione della documentazione da presentare congiuntamente all’offerta, a seconda che ci fosse stata una messa a concorso o meno, non si è rivelata utile. Inoltre, nel quadro della messa a concorso è tuttora possibile stabilire quali documenti devono essere presentati e in quale momento.
Capoverso 4: ora le offerte e i consuntivi devono essere presentati dalle IT in modo omogeneo (nuova piattaforma di dati). Questa nuova soluzione tecnica è attualmente in fase di elaborazione. La nuova disposizione di cui al capoverso 4 offre all’UFT la possibilità di sancire come vincolante l’utilizzo della nuova piattaforma di dati (l’art. 65 cpv. 4 OITRV prevede una norma analoga per il consuntivo).
Capoverso 5: ripreso dall’articolo 17 capoverso 4 vOITRV con un aggiornamento dei contenuti. Il rapporto sulla qualità è ora un elemento obbligatorio delle offerte (per le IT che devono redigere un rapporto sulla qualità), mentre i documenti non più obbligatori sulla vendita e la tariffa sono indicati al capoverso 4.
Ripercussioni: si riduce leggermente la quantità di documenti da presentare.
Art. 32 Conto di previsione
Disposizioni attuali: articoli 14–18 OCIC, articolo 29 capoverso 5 vOITRV
La disposizione attuale riceve una nuova struttura. I nuovi capoversi 1 e 2 fissano l’ossatura dei principi da applicare, i capoversi 3 e 4 la struttura del conto di previsione.
Capoverso 1: ripreso in parte dall’articolo 14 capoverso 1 OCIC. Restano validi il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi finora adottati.
Capoverso 2: costi, ricavi e indennità devono essere esposti separatamente per ogni linea d’offerta. Il conto di previsione deve comprendere solo le offerte del TRV ordinate congiuntamente e non le linee o le attività accessorie che non prevedono una partecipazione della Confederazione. Le offerte riguardanti le linee non ordinate anche dalla Confederazione devono essere presentate ai rispettivi committenti; ciò sarà possibile anche tramite la nuova piattaforma di dati. La strutturazione minima dei costi, dei ricavi e delle indennità disciplinata attualmente negli articoli 16–18 OCIC è contenuta nel nuovo allegato 1. La struttura lì indicata corrisponde alla struttura di calcolo della futura piattaforma di dati elaborata nell’ambito della «Guidance» ed è vincolante per tutte le IT.
Capoverso 3: ripreso dall’articolo 29 capoverso 5 vOITRV, prevedendo però la possibilità di indennizzare come offerta autonoma non solo la vendita e la distribuzione ma anche altre prestazioni, quali i servizi di sicurezza o singoli progetti. Quindi, oltre alle singole linee dell’orario ufficiale è prevista ora la possibilità di richiedere linee d’offerta per i costi generali (secondo il messaggio concernente la modifica della LTV: ordinazione funzionale di blocchi di costi sovraordinati) per i costi complessivi di queste altre prestazioni del settore TRV. In questo modo sarà più semplice identificare i costi generali e le loro modifiche finanziarie e discuterne o negoziarli con le IT e, se del caso, ordinarli e finanziarli come linea d’offerta autonoma al di fuori delle linee d’offerta previste dall’orario.
20/39 BAV-D-0A8A3401/176