Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Sezione 3: Conto degli impianti e degli ammortamenti

Art. 60 Principi

Disposizione attuale: articolo 8 OCIC

Capoverso 1: ripreso senza modifiche dall’articolo 8 capoverso 1 OCIC (primo periodo).

Capoverso 2: ripreso senza modifiche dall’articolo 8 capoverso 1 OCIC (secondo periodo).

Vigente articolo 8 capoverso 2 OCIC: il vigente allegato dell’OCIC in cui figurano i margini per gli ammortamenti per impianti del TRV non viene ripreso; di conseguenza non viene ripreso nemmeno questo capoverso. In futuro i margini di cui all’articolo 63 capoverso 1 OITRV saranno stabiliti dall’UFT in una direttiva che a tempo debito sarà presentata agli ambienti interessati per sentire il loro parere. Con il passaggio dalla forma dell’allegato alla direttiva dell’UFT sarà possibile reagire più rapidamente alle novità, ad esempio in caso di nuovi tipi di propulsione degli autobus (autobus elettrici).

Ripercussioni: nessuna.

Art. 61 Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli ammortamenti

Ripreso senza modifiche dall’articolo 9 OCIC.

Art. 62 Iscrizione all’attivo e storno di immobilizzazioni

Ripreso senza modifiche dall’articolo 10 OCIC.

Art. 63 Ammortamenti e rettificazioni di valore

Disposizione attuale: articolo 11 OCIC

Capoverso 1: il vigente allegato dell’OCIC contenente i margini per gli ammortamenti per impianti del TRV non viene ripreso. In futuro i margini di cui all’articolo 63 capoverso 1 OITRV saranno stabiliti dall’UFT in una direttiva (v. commento all’art. 60 OITRV). Con il passaggio dalla forma dell’allegato alla direttiva dell’UFT sarà possibile reagire più rapidamente alle novità, ad esempio in caso di nuovi tipi di propulsione degli autobus (autobus elettrici).

Nuovo capoverso 2: l’attuale disposizione dell’articolo 11 capoverso 1 OCIC viene adeguata. La durata di ammortamento di un impianto inizia con l’avvio dell’esercizio effettivo, chiaramente definito nello Swiss GAAP FER, e non con quello dell’esercizio commerciale. Si è visto infatti che (soprattutto per il materiale rotabile ferroviario) l’arco di tempo necessario per le corse sperimentali non commerciali,

cioè senza passeggeri paganti, può estendersi ed è prassi delle IT ammortizzare i veicoli già durante questo periodo.

Il vigente capoverso 2 non viene ripreso. In futuro, la determinazione dei tassi di ammortamento sarà di responsabilità delle IT e in caso di divergenze non sarà più necessario farle approvare formalmente dall’UFT. Sarà tuttavia ancora richiesta una rispettiva motivazione (p. es. durata, tipo di sottoimpianto). Ora l’UFT fisserà i tassi di ammortamento in una direttiva. Poiché un adeguamento dei tassi di ammortamento può comportare, per i committenti, ripercussioni finanziarie ingenti in breve tempo, non si può presumere che nella pratica si verificheranno variazioni sostanziali. Ciò non toglie che il processo si possa semplificare.

Il vigente capoverso 2bisnon viene ripreso, poiché riguarda unicamente l’infrastruttura e gli ammortamenti dell’infrastruttura sono già coperti da standard settoriali. 28/39

BAV-D-0A8A3401/176