Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Nel presente articolo si fa riferimento all’articolo 6 del nuovo regolamento UE. In questo modo viene adottata la normativa UE concernente il traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza, a garanzia della compatibilità della legislazione svizzera con quella unionale.

Nell’UE questa norma si applica esclusivamente al traffico ferroviario. Non è opportuno estendere questa regolamentazione a tutto il settore del traffico viaggiatori in Svizzera oggetto di concessione o sottoposto ad autorizzazione, poiché riguarderebbe in tal caso non solo il trasporto ferroviario (a lunga distanza e regionale) ma anche il traffico locale (incl. tram, filobus e autobus) e turistico (incl. impianti a fune e battelli). Per questi tipi di trasporto si applica la già esistente regolamentazione dell’articolo 23a LTV. Resta perciò di competenza delle IT sviluppare e gestire offerte affini alle esigenze della clientela, delle quali grazie a questa soluzione si potrà tenere conto meglio e con maggior flessibilità, considerando anche che variano a seconda della linea e della regione.

Ripercussioni: si stabilisce come principio la possibilità di portare a bordo la bicicletta nel trasporto ferroviario internazionale.

Art. 79 Trattamento di dati da parte dell’UFT

Il titolo subisce un adattamento linguistico: «Trattamento dei dati da parte dell’UFT» è sostituito con «Trattamento di dati da parte dell’UFT» per omogeneità con la LTV.

Capoverso 1 lettera f: si rafforza lo strumento della pianificazione dei trasporti includendo i dati relativi alla ripartizione territoriale dei titoli di trasporto, non solo degli abbonamenti.

Ripercussioni: apertura.

Art. 79a Trattamento di dati da parte delle imprese

Capoverso 1: per garantire i ricavi del prezzo del trasporto o il supplemento servono il controllo della validità dei titoli di trasporto e di riduzione, l’incasso e la lotta contro gli abusi.

Capoverso 2: in virtù degli articoli 54 e 20a LTV viene precisato quali dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati per quali scopi, trattandosi di una necessità per il trasporto di viaggiatori.

Il capoverso 3 chiarisce che un modello tariffario basato sulla registrazione delle stazioni di salita e discesa può funzionare solo se queste informazioni sono accessibili a tutte le imprese che sono coinvolte nella catena di trasporto e che hanno quindi un diritto di partecipazione ai ricavi.

Il capoverso 4 crea una base giuridica per l’utilizzo in forma anonimizzata dei dati personali, già che la dottrina non è unanime sul fatto che l’articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 giugno 199233 sulla protezione dei dati (LPD) rappresenti una base giuridica sufficiente.

Ripercussioni: nessuna.

Estensione dell’obbligo di verbalizzazione con l’ordinanza del 31 agosto 202234 sulla protezione dei dati (OPDa)

È già previsto l’obbligo di verbalizzare il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione dei dati, l’obbligo di verbalizzazione (per gli organi federali) viene esteso al trattamento di tutti i dati personali di persone fisiche (art. 4 cpv. 2 OPDa). Dal momento che il trattamento comprende anche la lettura e che i dati devono essere

33 RS 235.1

34 RS 235.11 38/39 BAV-D-0A8A3401/176