Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
le offerte transfrontaliere, per le imprese con un volume di indennità annuo inferiore a un milione di franchi ecc. Inoltre, le durate delle convenzioni sono armonizzate con quelle delle concessioni assegnate a un’IT o riguardanti una regione. Quindi, in futuro le concessioni saranno rilasciate di norma per 12 anni (anziché 10, come da prassi attuale).
Introduzione di un’analisi comparativa nazionale degli indicatori finanziari per migliorare la tra-
sparenza e l’efficienza
L’analisi comparativa nazionale consente una maggiore trasparenza sulla redditività delle prestazioni fornite dalle IT, stimolando così un aumento dell’efficienza. Già oggi l’UFT stabilisce un sistema di indicatori finanziari per le singole linee sulla base delle offerte e dei consuntivi. Oltre a elaborare gli indicatori, ora l’UFT effettua anche un confronto sistematico delle offerte ordinate («benchmark»). I risultati dei calcoli dell’UFT sono messi a disposizione dei Cantoni e delle IT. Per il futuro è prevista anche la pubblicazione degli indicatori finanziari, linea per linea, e dei risultati del benchmark.
Precisazioni sull’impiego delle eccedenze e abolizione della remunerazione del capitale proprio
L’analisi di diversi casi di sovvenzionamento ha dimostrato che è opportuno sancire determinate disposizioni anche a livello di legge, affiancandovi una precisazione a livello di ordinanza o direttiva. Ora la legge stabilisce che nel determinare i costi non coperti l’IT non può computare né remunerazioni del capitale proprio né maggiorazioni per utili e per rischi. L’articolo dell’OITRV sulla remunerazione del capitale proprio viene abrogato. Una direttiva10 precisa che il capitale proveniente da altri settori può essere remunerato con il consenso esplicito dei committenti.
Il Parlamento ha deciso di non escludere del tutto l’orientamento ai profitti nei settori sovvenzionati dei trasporti, a condizione che siano fornite singole prestazioni a terzi, prevalentemente ai prezzi di mercato. Anche in questo caso vengono fornite delle precisazioni in una specifica direttiva11.
Estensione all’intero settore dei TP del finanziamento di innovazioni per progetti pilota e proto-
tipi
La nuova disposizione di legge introduce la possibilità di sostenere finanziariamente le innovazioni dell’intero settore dei TP, ovvero non più solo quelle nel TRV, e ciò è stato ripreso nell’ordinanza.
Creazione di una piattaforma di dati per semplificare la procedura di ordinazione biennale
Per aumentare l’efficienza della procedura di ordinazione, le offerte e i conti economici delle singole linee dovranno essere inoltrati dalle IT in modo uniforme, attraverso una piattaforma di dati. Questa nuova piattaforma offrirà tra l’altro, direttamente a livello di sistema, una strutturazione predefinita per ricavi, costi e indennità, vincolante sia per le offerte (valori di pianificazione) sia per il conto economico della singola linea (valori effettivi). L’omogeneità delle informazioni fornite andrà a vantaggio della comparabilità tra i valori pianificati e quelli effettivi. Questa nuova soluzione tecnica è attualmente in fase di elaborazione, in collaborazione con i Cantoni e le IT. La nuova disposizione dell’ordinanza rende obbligatorio l’uso della piattaforma di dati.
Piattaforma comune, accessibile a terzi in modo non discriminatorio, con cui le IT distribui-
scono le loro offerte
Nella LTV è stato sancito che le IT devono gestire insieme una piattaforma di distribuzione. Si tratta già dello status quo, grazie alla piattaforma NOVA (acronimo di «Netzweite öV-Anbindung»), un’infrastruttura di distribuzione per i TP con cui vengono erogate prestazioni di prenotazione, vendita, conteggio e ripartizione delle entrate («prestazioni di distribuzione TP»). Il sistema include inoltre funzioni di controllo per i sistemi menzionati. Le IT sviluppano questa infrastruttura di distribuzione in base alle esigenze. L’adesione al sistema è obbligatoria per le imprese attive nel trasporto diretto. Per le altre deve essere concesso l’accesso a condizioni non discriminatorie. I dati tecnici e personali che le IT devono fornire comprendono in particolare gamme, tariffe, dati dei clienti, prestazioni richieste e dati di controllo. La distribuzione dei biglietti è sottoposta alla legge federale del 6 ottobre 199512 sui cartelli
10 Direttiva UFT (Guidance) Computabilità dei costi
11 Direttiva UFT (Guidance) Prezzi di trasferimento per prestazioni interne al gruppo nei settori beneficiari di indennità (TRV e Infrastruttura)
12 RS 251 4/39 BAV-D-0A8A3401/176