Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Capoverso 3: ripreso dall’articolo 21 capoverso 3 vOITRV. Si precisa che si tratta di una convenzione sugli obiettivi con costi o indennità fissi, poiché ora con tutte le IT vengono concluse convenzioni sugli obiettivi. Come finora, la disposizione ha lo scopo di fornire ai committenti un mezzo per fare pressione nei confronti delle IT con costi non coperti troppo elevati. Come prerequisito per un’ulteriore ordinazione, queste IT devono poter essere obbligate a fissare i loro costi o indennità in modo vincolante in una convenzione sugli obiettivi.

Il vigente capoverso 4 non viene ripreso. La durata della convenzione sull’offerta viene infatti stabilita nella convenzione stessa. Poiché già l’articolo 28 stabilisce che la procedura di ordinazione viene effettuata per un periodo d’orario, la disposizione è superflua.

Nuovo capoverso 4: ripreso senza modifiche dall’articolo 21 capoverso 5 vOITRV.

Ripercussioni: nessuna.

Art. 39 Riserve

Disposizione attuale: articolo 22 vOITRV

Il contenuto dell’attuale capoverso 1 viene ripreso senza modifiche e suddiviso nei nuovi capoversi 1 e 2.

Il capoverso 2 vOITRV non viene ripreso, non essendo ammessa la compensazione del rimborso con le indennità di periodi successivi.

Art. 40 Trattative ulteriori

Disposizione attuale: articolo 23 vOITRV

Capoverso 1: ripreso con adeguamenti linguistici.

Capoverso 2: se tutti i committenti approvano l’adeguamento di una convenzione sull’offerta, non è necessario imporre un’ulteriore limitazione a motivi indipendenti dalla volontà delle IT. Questo capoverso viene abbreviato di conseguenza.

Sezione 9: Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità Art. 41 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

Capoversi 1–4: ripresi senza modifiche dall’articolo 29a vOITRV (con un adeguamento linguistico al cpv. 3).

Il capoverso 5 viene abrogato in un’ottica di semplificazione, in quanto questo caso speciale non si verifica nella pratica.

Art. 42 Calcolo delle partecipazioni cantonali

Ripreso senza modifiche dall’articolo 29b vOITRV (a parte l’aggiornamento dei rimandi agli all. 2 e 3).

Art. 43 Variazione annuale massima della quota della Confederazione

Ripreso senza modifiche dall’articolo 29c vOITRV. 23/39

BAV-D-0A8A3401/176