Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Art. 35 Investimenti

Disposizione attuale: articolo 19 vOITRV

Capoversi 1–5: ripresi senza modifiche dall’articolo 19 capoversi 1–5 vOITRV, ad eccezione del capoverso 4, dove «economicità» è sostituito, per motivi di omogeneità, con «redditività».

Capoverso 6: ora viene stabilito esplicitamente che le condizioni e il processo per il consenso dei committenti in merito a un investimento devono essere disciplinati in una direttiva dell’UFT. Attualmente il pertinente testo di riferimento è una guida dell’UFT.

Ripercussioni: nessuna.

Art. 36 Indicatori e confronto sistematico delle offerte ordinate

Disposizione attuale: articolo 20 vOITRV

Il capoverso 1 è stato ripreso dall’articolo 20 vOITRV, l’UFT stabilisce un sistema di indicatori finanziari per le singole linee sulla base delle offerte e dei consuntivi.

Capoverso 2: oltre al calcolo degli indicatori, l’UFT effettua anche un confronto sistematico delle offerte ordinate («benchmark»). Lo strumento nazionale di benchmarking, sviluppato nel 2021 avvalendosi di sostegno esterno e in collaborazione con i Cantoni, si basa su un modello di costi. Tale modello permette di confrontare in modo semplice ma comunque differenziato i costi delle prestazioni di TP via autobus e ferrovia fornite dalle IT in Svizzera. Attualmente è applicabile alle linee di autobus diesel e ferroviarie «regolari». Linee speciali come le offerte notturne, gli impianti a fune, i battelli e le linee di autobus elettrici, filobus o tram attualmente non sono valutate (per insufficienza di dati).

Capoverso 3: i risultati dei calcoli dell’UFT sono messi a disposizione dei Cantoni e delle IT. Per il futuro ne è prevista anche la pubblicazione.

Ripercussioni: è stata creata una base affidabile e oggettiva per valutare meglio l’efficienza della prestazione fornita.

Art. 37 Esame delle offerte

Ripreso senza modifiche dall’articolo 18 vOITRV.

Sezione 8: Convenzioni sull’offerta Art. 38 Conclusione di convenzioni sull’offerta

Disposizione attuale: articolo 21 vOITRV

Capoverso 1: ripreso senza modifiche dall’articolo 21 capoverso 1 vOITRV.

Capoverso 2: ripreso dall’articolo 21 capoverso 2 vOITRV con la precisazione che la disposizione si applica soltanto nel caso di convenzioni sugli obiettivi conseguenti a una decisione di aggiudicazione secondo l’articolo 26 (per linee messe a concorso); viene quindi sostituito il termine «convenzione in materia di aggiudicazione», non più utilizzato.

22/39 BAV-D-0A8A3401/176