Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Capitolo 5: Presentazione dei conti
Sezione 1: Principi Art. 58 Principi
Capoverso 1: ripreso senza modifiche dall’articolo 4 capoverso 1 OCIC.
Capoverso 2: secondo l’articolo 35 capoverso 4 LTV, l’UFT definisce le norme da applicare per la presentazione dei conti. Tale definizione deve avvenire per mezzo di una direttiva che preveda anche eccezioni per casi che non possono essere oggetto di prescrizioni (p. es. le imprese estere o le microimprese). La norma di riferimento deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 201224 sulle norme contabili riconosciute (ONCR). L’UFT può determinare quale norma di riferimento deve essere applicata.
Ripercussioni: grazie alle eccezioni si garantisce la proporzionalità di queste prescrizioni.
Sezione 2: Conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni Art. 59
Disposizioni attuali: articolo 29 vOITRV, articoli 13–15 OCIC
Capoverso 1: ripreso dall’articolo 29 capoverso 1 vOITRV, ma anziché applicarsi alle IT con offerte di trasporto che danno diritto a un’indennità, la disposizione si applica a quelle con offerte del TRV ordinate congiuntamente.
Capoverso 2: ripreso dall’articolo 29 capoverso 6 vOITRV con un adeguamento formale.
Capoverso 3: ripreso senza modifiche dall’articolo 13 capoverso 1 OCIC.
Capoverso 4: ripreso dall’articolo 14 capoverso 2 OCIC con adeguamenti linguistici nonché dall’articolo 15 capoverso 1 senza modifiche. Una descrizione dettagliata della struttura dei ricavi, dei costi e delle indennità figura nell’allegato 1.
Capoverso 5: ripreso senza modifiche dall’articolo 13 capoverso 2 OCIC.
Capoverso 6: la tenuta di un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni ora andrà disciplinata in una direttiva.
Capoverso 7: ripreso con un adeguamento linguistico dall’articolo 29 capoverso 3 vOITRV.
Ripercussioni: grazie alle direttive dell’UFT, con le quali viene fatta chiarezza, dopo un periodo di transizione si ridurrà il numero di discussioni di fondo con le IT. Con la strutturazione minima, valida sia per il conto di previsione (valori di pianificazione) sia per il conto economico della singola linea (valori effettivi), le analisi delle differenze tra previsione e consuntivo saranno più significative.
24 RS 221.432
27/39 BAV-D-0A8A3401/176