Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4

Art. 19 Procedura in caso di modifica o trasferimento della concessione e art. 20 Contratto d’esercizio

Rispetto alla versione attuale l’ordine degli articoli 19 e 20 è stato modificato per ragioni di sequenza logica. Nel nuovo articolo 20 capoverso 3 il termine «offerta di trasporto» è stato modificato in «offerta». Si tratta di un allineamento terminologico con l’OITRV, che non comporta alcuna variazione dal punto di vista del contenuto ed è stato applicato anche agli altri articoli interessati dell’OTV.

Ripercussioni: nessuna.

Art. 23 Designazione ufficiale

La disposizione attuale è stata integrata con i numeri di linea e le designazioni della linea, che per la clientela costituiscono una guida importante per orientarsi in un’offerta sempre più densa. Designazioni univoche sono essenziali affinché si trovino le stesse informazioni in formato sia analogico (p. es.

sull’autobus) che digitale (p. es. nelle applicazioni). Inoltre, la coerenza nei sistemi richiede uniformità nelle basi di dati e nella trasmissione dei dati.

Ripercussioni: uniformazione.

Art. 41 Foglio di viaggio per il trasporto stradale

Sostituzione dell’ordine di «corse pendolari» e «corse circolari» in modo che compaiano in una sequenza logica. Per quanto riguarda il contenuto non ci sono modifiche.

Ripercussioni: nessuna.

Art. 42 Itinerario e fermate

La formulazione del capoverso 4 è stata semplificata.

Ripercussioni: nessuna.

Art. 55b Obbligo d’informazione

Nell’ambito dell’informazione alla clientela, IT, comunità e la clientela stessa nutrono aspettative ed esigenze sempre maggiori. Per venir loro incontro, l’Alliance SwissPass (ASP) e l’UFT hanno compreso che la clientela deve ricevere l’opportuna informazione lungo l’intera catena di viaggio, e ciò presuppone una regolamentazione di tutte le IT titolari di concessione. In questo contesto si darà vita a un sistema che consenta ai TP svizzeri di informare la clientela in modo standardizzato a livello nazionale, fondato su basi di dati unitarie, conforme ai destinatari e dal contenuto consolidato. Questo tenendo conto di tutta la catena di informazioni e di trasporto. A tal fine è stata istituita a livello nazionale una Commissione per l’informazione alla clientela (CIC), incaricata di definire uno standard di settore relativo all’informazione alla clientela per tutte le IT concessionarie ed elaborare progetti di attuazione sulla base delle esigenze del Consiglio strategico ASP e dell’UFT, come stabilito ora al capoverso 1. La CIC tiene conto delle esigenze delle IT titolari di concessione e di altri stakeholder.

Ripercussioni: precisazione / rimando allo standard di settore.

Art. 56 Trasporto diretto nel traffico concessionario

Nel capoverso 3 è stata soppressa la restrizione «se le condizioni tecniche lo permettono». Attualmente lo stato della tecnica è talmente avanzato che questa limitazione a livello di ordinanza non è più al passo con i tempi.

36/39 BAV-D-0A8A3401/176