Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Offerte di trasporto – offerte
Per scopi di armonizzazione terminologica con la LTV, il termine «offerta di trasporto» è stato sostituito con «offerta» in tutto il testo.
Imprese di trasporto – imprese
Per scopi di armonizzazione terminologica con la LTV, il termine «impresa di trasporto» è stato sostituito con «impresa» in tutto il testo.
Veicoli storici
Nell’ambito della revisione della LTV, l’articolo 28 LTV «Indennità dei costi non coperti dell’offerta oggetto di ordinazione» è stato integrato come segue con un nuovo capoverso 1ter:
1terDei costi non coperti pianificati in quanto tali fanno parimenti parte i costi relativi al materiale rotabile storico.
Il testo di legge è già relativamente chiaro, non è necessario alcun chiarimento a livello di ordinanza. Eventuali precisazioni ritenute necessarie possono essere fornite nella direttiva (Guidance) Computabilità dei costi19 (art. 33 OITRV).
L’attuazione ricalca il più fedelmente possibile la norma della legge. L’articolo 28 capoverso 1 LTV disciplina le offerte del TRV ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Per questo motivo, in virtù del nuovo capoverso 1teri costi non coperti del materiale rotabile storico possono essere indennizzati se il materiale rotabile viene impiegato nel TRV per corse dell’orario ufficiale. Può trattarsi però di tutti i mezzi di trasporto che forniscono prestazioni TRV (ferrovie incl. tram, autobus, battelli o, in via puramente teorica, anche impianti a fune). L’impiego nel TRV deve essere regolare, ad esempio nei fine settimana durante la stagione estiva, e non solo pro forma. La decisione sull’impiego di materiale rotabile storico per corse del TRV dell’orario ufficiale e sul finanziamento dei costi supplementari che ne derivano è presa dalle IT insieme ai committenti nell’ambito dell’ordinaria procedura di ordinazione.
Ciò significa che continuano a non essere erogate indennità per il materiale rotabile che non viene (più) utilizzato nel TRV e che si impiega, per esempio, solo per il traffico charter. Analogamente, non sono riconosciuti come costi indennizzabili i contributi versati ad associazioni o fondazioni dedite alla conservazione di materiale rotabile storico.
Direttive
Diversi articoli attribuiscono all’UFT la competenza di disciplinare i dettagli per mezzo di direttive. Su alcuni aspetti sono state redatte direttive già diverso tempo fa (p. es. sulla redditività minima) o sono state rielaborate nella cornice del progetto «Guidance», per altri si intendono approvare come direttive testi attualmente inquadrati come guide o istruzioni (p. es. approvazioni dei mezzi d’esercizio). Per tutte le direttive ancora da elaborare saranno coinvolti i Cantoni e le IT.
Link alle direttive:
Guidance: Ufficio federale dei trasporti UFT Guidance: direttive per la concessione di sussidi (admin.ch)
In generale: Ufficio federale dei trasporti UFT Direttive (admin.ch)
19 Ufficio federale dei trasporti UFT Guidance: direttive per la concessione di sussidi (admin.ch) 7/39 BAV-D-0A8A3401/176