Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 39 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-010.0-3/5/1/4
Nuova piattaforma di dati
Le offerte e i conti economici per linea dovranno essere forniti dalle IT in modo omogeneo, attraverso una piattaforma di dati centrale. I committenti possono scaricare i dati di cui hanno bisogno nei propri sistemi.
Le disposizioni relative alle offerte del TRV (art. 31 Inoltro delle offerte e 32 Conto di previsione) e al consuntivo (art. 59 Conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni e 65 Conto annuale) sono state adeguate di conseguenza. Inoltre, la nuova strutturazione dei ricavi, dei costi e delle indennità utilizzata per la piattaforma di dati viene presentata in un nuovo allegato 1.
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
Disposizione attuale: articolo 1 vOITRV
Lettera a: la procedura di ordinazione non viene più menzionata, in quanto si tratta soltanto di una sezione del capitolo 2. Il contenuto della vigente lettera abis, relativo alle quote dei Cantoni e della Confederazione, viene soppresso e ripreso in forma abbreviata nella lettera a.
Lettera b: la disposizione viene integrata con le offerte d’importanza nazionale ordinate soltanto dalla Confederazione conformemente all’articolo 28 capoverso 3 LTV. La precisazione di chi effettua l’ordinazione viene stralciata, in quanto già contenuta nell’articolo 28 capoversi 3 e 4 LTV.
Lettera c: ripresa senza modifiche dall’articolo 1 vOITRV.
In seguito all’integrazione delle disposizioni dell’OCIC, si aggiunge in questo articolo la lettera d; ora l’OITRV disciplina, infatti, anche la presentazione dei conti.
Ripercussioni: nessuna.
Art. 2 Campo d’applicazione
Disposizione attuale: articolo 2 vOITRV
Titolo: l’integrazione dell’OCIC nell’OITRV richiede una ridefinizione del campo d’applicazione
dell’OITRV. Il titolo di questo articolo è stato modificato di conseguenza.
Il capoverso 1 viene adeguato in modo che non definisca più i beneficiari delle indennità e degli aiuti finanziari ma stabilisca piuttosto il campo d’applicazione della presente ordinanza. Il rimando alla LTV viene corretto facendo riferimento agli articoli 28–31 LTV e non, come nel testo attuale, 28–31c LTV. Il capoverso 2 viene soppresso. Non si conosce alcun caso in cui siano stati concessi aiuti finanziari sulla base ivi descritta.
Ripercussioni: nessuna.
8/39 BAV-D-0A8A3401/176